Il Tar del Lazio, con sentenza n. 27458 del 21 luglio 2010 ha confermato la sanzione di 175.000 euro deliberata nel 2009 dall’Antitrust per il carattere ingannevole di alcuni messaggi pubblicitari realizzati della compagnia marittima Forship nel corso del 2008 sui servizi per la Sardegna e la Corsica: tali messaggi mettevano in rilievo solo un aspetto dell’offerta, ponendo in secondo piano altre voci di costo, che facevano lievitare sensibilmente il prezzo finale del biglietto. "La decisione del Tar del Lazio ribadisce la necessità della massima trasparenza delle tariffe marittime – spiega il Presidente di Assoutenti Mario Finzi. Assoutenti continuerà a contrastare le pubblicità ingannevoli e le altre pratiche scorrette delle compagnie aeree e navali al fine di evitare che il consumatore si trovi di fronte a spiacevoli "sorprese" al momento di acquistare un biglietto".

Il Tar ha inoltre ribadito la necessità di applicare anche ai servizi accessori il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento e del Consiglio europeo, che prevede il consenso espresso del cliente sui supplementi di prezzo nel caso di acquisto on line dei biglietti (c.d. opt in). Nel caso in esame, peraltro, la procedura della Forship (che configurava come preimpostati l’assicurazione e i servizi di ristorazione) era precedente all’entrata in vigore della normativa europea ed il Tar ha perciò annullato la sanzione di 90.000 euro.


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