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Una persona può perdere lo status di rifugiato quando le circostanze che giustificavano il fondato timore di essere perseguitata abbiamo cessato di esistere nel paese terzo; il cambiamento deve avere carattere significativo e natura non temporanea, dunque gli elementi alla base della paura di essere perseguitati devo essere stati eliminati in modo duraturo. È quanto ribadito oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata su un caso sollevato dalla Germania e relativo alla revoca dello status di rifugiati che era stato precedentemente concesso dal paese a dei cittadini iracheni. La Corte ha ricordato innanzitutto che, per avere la qualità di rifugiato, "il cittadino del paese terzo deve, a causa delle circostanze esistenti nel suo paese di origine, fronteggiare il timore fondato di una persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Dette circostanze sono la causa dell'impossibilità per l'interessato, o del suo rifiuto giustificato, di avvalersi della protezione del suo paese di origine con riferimento alla capacità di tale paese di prevenire o di sanzionare atti di persecuzione". "Relativamente alla revoca dello status di rifugiato, la Corte dichiara che una persona perde tale status quando, a seguito di un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengono meno le circostanze alla base del fondato timore di essere perseguitata e non sussistano altri motivi di timore di essere perseguitata". 2010 - redattore: BS
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