Acquisti online, il 19 giugno arriva il “pulsante di recesso”
Il CTCU e il CEC Italia ricordano come funzionerà il “pulsante di recesso”. Aicel: “restano dubbi sulla sua effettiva utilità pratica”
Acquisti online, il 19 giugno arriva il "pulsante di recesso" (Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/stocksnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2607114">StockSnap</a> da <a href="https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2607114">Pixabay</a>)
Dal 19 giugno 2026 entra in applicazione il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, che introduce per i contratti conclusi online una specifica “funzione di recesso”, già ribattezzata da molti come il “pulsante di recesso”. La novità nasce dall’attuazione della direttiva europea (UE) 2023/2673 recepita in Italia con il D.Lgs. 209/2025.
Come funzionerà il pulsante di recesso
Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) e il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ricordano che le piattaforme di commercio elettronico e, più in generale, tutti i professionisti che vendono beni o servizi online, dovranno predisporre una funzione facilmente accessibile, attraverso la quale il consumatore possa comunicare la propria decisione di recedere dal contratto, come previsto dal nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo.
La procedura dovrà essere semplice e intuitiva. Dopo aver selezionato l’opzione per il recesso, il consumatore dovrà poter fornire le informazioni essenziali per identificare il contratto e confermare la propria volontà di recedere. Una volta completata la procedura, il professionista dovrà trasmettere senza ritardo una conferma della ricezione della richiesta su un supporto durevole, ad esempio tramite e-mail.
“È importante sottolineare – sottolineano le associazioni – che la nuova normativa non introduce un nuovo diritto di recesso, che rimane lo stesso che già in vigore, ma ne semplifica solamente l’applicazione concreta nei contratti conclusi online”.
I rischi per le imprese che non si adeguano
Il CTCU e il CEC Italia ricordano anche che le nuove regole prevedono conseguenze concrete per le imprese che non si adeguano.
Dal 19 giugno 2026, infatti, le informazioni precontrattuali sul diritto di recesso dovranno includere anche l’esistenza e la collocazione della nuova funzione online per esercitare il recesso. La mancata indicazione di tali informazioni può avere effetti rilevanti.
Come spiegato dalle due associazioni, l’articolo 53 del Codice del Consumo stabilisce che, “qualora il professionista non fornisca correttamente le informazioni sul diritto di recesso previste dall’articolo 49 (che ora appunto tra gli obblighi informativi include anche la predetta funzione di recesso) il termine ordinario di 14 giorni per recedere dal contratto si estende automaticamente fino a dodici mesi dopo la sua naturale scadenza“.
In altre parole – affermano le associazioni – “il consumatore potrebbe esercitare il diritto di recesso anche a distanza di oltre un anno dall’acquisto. Oltre a ciò, la mancata predisposizione del nuovo strumento digitale e il mancato rispetto degli obblighi informativi potranno essere valutati dalle autorità competenti ed eventualmente integrare una pratica commerciale scorretta, con il rischio di procedimenti e sanzioni”.
Aicel: con il pulsante di recesso nuovi oneri per le imprese
Secondo Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) “la finalità della norma è condivisibile, ma restano dubbi sulla sua effettiva utilità pratica e sulla proporzionalità degli obblighi introdotti, soprattutto per le piccole e medie imprese”.
“L’intento della norma va nella direzione di una maggiore trasparenza del mercato digitale e di una maggiore fiducia verso il commercio elettronico – ha commentato il Presidente di Aicel Andrea Spedale -. Tuttavia, rischia di trasformarsi nell’ennesimo adempimento formale per i merchant, senza generare un reale valore aggiunto per i consumatori, che già oggi possono esercitare il diritto di recesso con modalità semplici ed efficaci”.
Secondo l’associazione, in particolare, “la conferma automatica del recesso potrebbe generare criticità interpretative e operative, nei casi in cui il venditore debba verificare preliminarmente l’effettiva applicabilità del diritto o la presenza di eventuali esclusioni previste dalla legge”.
L’Associazione evidenzia, inoltre, “come la norma sembri ispirarsi a modelli organizzativi tipici delle grandi piattaforme digitali, mentre il panorama dell’e-commerce è composto in larga parte da piccole e medie imprese con strutture tecnologiche e processi differenti. In molti casi, per effettuare un acquisto online non è necessaria la registrazione dell’utente e alcuni operatori conservano i dati personali del consumatore solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e agli obblighi fiscali”.
“La disciplina del pulsante di recesso nasce in un contesto normativo originariamente pensato soprattutto per servizi finanziari e contratti caratterizzati dalla necessità di conservare nel tempo i dati del cliente – prosegue Spedale. – Nel commercio elettronico indiretto la realtà è spesso diversa: alcuni operatori minimizzano la conservazione dei dati personali o li eliminano una volta completata la spedizione. Per questo motivo l’applicazione concreta della norma potrebbe risultare più complessa di quanto appaia sulla carta. Il rischio è quello di introdurre regole che finiscono per gravare sulle imprese senza incidere concretamente sulla tutela del consumatore“.
