Bioshopper, la legge è pienamente in vigore. Ministro Clini risponde a interrogazione di Ferrante (PD)
E’ in vigore o meno la legge sulle bioshopper? Ai ‘furbetti del quartierino’ che hanno tentato in questi mesi di aggirare la normativa sugli shopper biodegradabili viene data dal Ministero dell’Ambiente una meritata strigliata. Unionplast, organismo di Confindustria che è punto di riferimento per tantissime aziende italiane, aveva infatti stilato un vademecum con indicazioni clamorosamente false e fraudolente su quali fossero le linee guida per l’applicazione della legge 28 del 2012 in materia di commercializzazione di sacchi per l’asporto di merci nel rispetto dell’ambiente.
A porre fine alla querelle è intervenuta, infatti, una interrogazione del senatore Pd Francesco Ferrante alla quale il ministero dell’Ambiente ha risposto “ribadendo in maniera inequivocabile l’interpretazione della norma, che del resto è molto chiara e non si presta a fraintendimenti se non per chi intende farlo con dolo, come ha fatto Unionplast con i suoi documenti ufficiali ai propri aderenti” sostiene il senatore.
“La legge del 24 marzo 2012 – continua Ferrante – è molto chiara: in Italia si possono commercializzare solo sacchetti che siano biodegradabili conformi alla norma Uni 13432, e i sacchetti ‘riutilizzabili’ non aderenti alla norma Uni ma che abbiano degli spessori minimi e massimi definiti. I sacchetti ‘riutilizzabili’, solo quelli, devono poi contenere una
percentuale di plastica riciclata con una percentuale che varia dal 10 al 30% a seconda della destinazione. Altre categorie – conclude Ferrante – come surrettiziamente ha inteso fare Unionplast non esistono, e dare tali indicazioni clamorosamente false è niente altro che un’istigazione a delinquere.”
Quale era la posizione di Unionplast? La Federazione sosteneva che “la Legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge 296/06 e successive modifiche e integrazioni) prevedeva il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, “della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario”. In realtà, nella stessa Finanziaria, si subordinava l’entrata in vigore di tale divieto all’emanazione di una serie di norme tecniche atte a disciplinare la sostituzione degli shopper in plastica”.
Tuttavia, secondo Unionplast “la decretazione ministeriale non ha preso corpo e questa assenza rende non efficace, per incompletezza del contenuto precettivo, il divieto di produzione di sacchi non biodegradabili. Oltretutto la norma approvata nella Finanziaria 2007 traeva ispirazione da un decreto francese, reso non efficace dalla procedura di infrazione a opera della Commissione europea contro il Governo francese, reo di avere adottato una norma (identica a quella italiana) palesemente disallineata rispetto alla direttiva UE 94/62 “Packaging & Packaging waste” (direttiva che, spesso in maniera erronea, si ritiene violata dai sacchetti di plastica tradizionale)”.
La Federazione riteneva non ci fosse alcuna normativa europea che preveda il divieto di produzione e commercio di sacchetti non biodegradabili. La EN 13432 (spacciata per direttiva comunitaria) è, in realtà, uno standard tecnico volontario, quindi non una direttiva.

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