Contratti a distanza, oggi entra in vigore provvedimento che recepisce direttiva
Recepita dal Consiglio dei Ministri a dicembre scorso, la direttiva europea 83/2011 sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza entra in vigore oggi, o meglio entra in vigore il decreto legislativo di recepimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo scorso. Tra le principali novità a tutela del consumatore c’è il fatto che, in caso di servizi o beni non richiesti, l’utente può non pagare la prestazione.
Le principali modifiche sono quelle che regolano i contratti a distanza, come le vendite online o via telefono o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti, e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali (vendite a porta a porta o a domicilio, ovvero in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti.
Il decreto si applicherà ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali a partire dal 13 giugno 2014, stabilisce norme standard e comuni per queste due tipologie contrattuali, allo scopo di armonizzare a livello europeo una disciplina fin’ora troppo frammentaria. ha da sempre costituito un rilevante ostacolo al funzionamento del mercato sia interno che transfrontaliero.
Ecco le novità principali:

- maggiore informazione precontrattuale: dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e chiare al consumatore prima della conclusione del contratto, compresa una parte sulla garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso;
- nei contratti conclusi al telefono il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e dopo averla accettata per iscritto;
- diritto di recesso dal contratto: si passa dagli attuali 10 a 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione;
- restituzione del bene: il consumatore potrà restituire anche un bene deteriorato, ma dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso risultante dalla manipolazione;
- in caso di merci consegnate con danni, la responsabilità è a carico del venditore (e non di chi fa la spedizione);
- divieto di spese aggiuntive per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.