Sistema di allarme Verisure, Antitrust avvia istruttoria
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria verso Verisure Italy sulla commercializzazione del sistema di allarme. Secondo l’Autorità la società assumerebbe comportamenti scorretti verso i consumatori sia nella promozione che nella sottoscrizione e nel recesso del contratto
Il sistema di allarme Verisure finisce sotto i riflettori dell’Antitrust. L’Autorità ha infatti avviato un’istruttoria nei confronti di Verisure Italy S.r.l. per presunte condotte illecite riguardo alla commercializzazione del sistema d’allarme Verisure. L’ipotesi dell’Antitrust è che, sia nella fase promozionale del sistema di allarme, sia nella fase di sottoscrizione e recesso del contratto, Verisure Italy assumerebbe comportamenti scorretti a danno dei consumatori. Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nella sede legale e amministrativa della società Verisure Italy con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Sistema di allarme Verisure, le ragioni dell’istruttoria
Secondo l’Autorità, spiega una nota, “l’attività promozionale relativa all’impianto Verisure, effettuata tramite diversi canali pubblicitari (cartelloni stradali, sito web, spot televisivi), presenterebbe profili di ingannevolezza. La società, infatti, lascerebbe intendere che, con la sottoscrizione del contratto, il consumatore acquista un impianto d’allarme, quando invece si abbona ad un servizio di allarme con apparati e componenti dati solo in comodato gratuito; ciò comporterebbe costi aggiuntivi in caso di recesso o di riscatto”.
Inoltre Verisure, prosegue l’Antitrust, ostacolerebbe i consumatori in caso di recesso dal contratto, ritardando le operazioni di disinstallazione e di smontaggio del sistema d’allarme e continuando a fatturare i canoni di abbonamento, anche dopo aver ricevuto la richiesta di recesso.
Infine, conclude l’Antitrust, “nelle condizioni contrattuali Verisure avrebbe inserito l’autorizzazione automatica ad iniziare la prestazione durante il periodo di recesso di 14 giorni (previsto dalla legge in caso di contratti sottoscritti al di fuori dei locali commerciali) e un riferimento non chiaro riguardo al foro competente in caso di eventuali controversie dei consumatori con la società”.