Social shopping, Confconsumatori diffonde vademecum per chi acquista online
Il social shopping e la tutela del consumatore. Il fenomeno degli acquisti di gruppo online, che è cresciuto vertiginosamente negli ultimi tempi, non può essere esente da alcune regole di protezione del consumatore. Sono già diversi i problemi denunciati da chi ha acquistato un coupon dai gruppi d’acquisto online e poi ha ricevuto la merce in ritardo, ha avuto difficoltà a prenotare il servizio, non ha ottenuto assistenza post-vendita e così via.
Le Associazioni dei consumatori si stanno occupando del fenomeno ed hanno già attivato alcuni servizi di tutela. Confconsumatori diffonde un piccolo vademecum per evitare brutte sorprese con il social shopping. Prima di tutto l’Associazione spiega che in questo tipo di acquisti si applica la disciplina delle vendite a distanza, così come disposta dal Codice del Consumo: in caso di controversia il venditore è l’unico interlocutore responsabile nei confronti dei consumatori.
Dunque il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi che decorrono dal giorno del ricevimento del bene o, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto (ricevimento del voucher). Il diritto di recesso è escluso nei contratti relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero (quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito) e nei contratti di fornitura di generi alimentari, bevande o altri beni per uso domestico di consumo corrente. Quando viene esercitato il recesso il sito di social shopping deve restituire la somma versata dal consumatore entro 30 giorni.
In caso di mancata esecuzione del servizio acquistato per indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il sito di social shopping interessato deve informare entro 30 giorni il consumatore e provvedere al rimborso delle somme da lui già versate.
Ogni volta che si verifica un problema Confconsumatori consiglia di inviare un reclamo tramite raccomandata a/r al sito di social shopping e, per conoscenza, all’azienda partner prescelta chiedendo il rimborso e/o il risarcimento per eventuali inadempienze. Qualora il reclamo non fosse sufficiente un’Associazione dei consumatori può rappresentare il cliente davanti al Giudice: per qualsiasi controversia tra venditore e consumatore è sempre competente il Foro della residenza o del domicilio eletto del consumatore.

Scrive per noi

- Help consumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d'informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull'associazionismo che li tutela
Stile sostenibile2019.06.29Coming soon
- Europa2017.10.07TopNews. #OurOcean, Greenpeace: “Stop plastica in mare”
- Fisco2017.10.07TopNews. Amazon, Commissione Ue: da Lussemburgo vantaggi fiscali illegali
- aaa_Secondo_Piano2017.10.07TopNews. Consob: competenze finanziarie degli italiani rimangono “limitate”