Bond Cirio, nessun risarcimento se il cliente è un professionista di Alberto Gaino
Un professionista che abbia investito in bond Cirio e voglia rivalersi sulla banca che glieli aveva venduti non ha speranze. Almeno a Torino. La prima sezione civile del tribunale ha recentemente pronunciato una netta sentenza in tal senso: «Le prove testimoniali assunte consentono di ritenere provato che l’attore, di professione avvocato, sia soggetto dotato, oltre che di cultura giuridica, anche di cultura finanziaria, aduso ad effettuare in piena autonomia le proprie scelte di investimento e, pertanto, in grado di valutare i rischi connessi alle stesse». Il professionista torinese, assistito dall’avvocato Concetta Cetti Vullo, aveva citato Banca Intesa nel febbraio 2004 per avergli venduto obbligazioni Cirio Holding dal valore nominale di 100.014,88 euro: chiedeva l’annullamento del contratto e la restituzione del denaro investito con gli interessi maturati dalla data dell’operazione (febbraio 2001).
Il professionista ha sostenuto di essere stato cliente della filiale torinese della banca sin dagli Anni 60, affidandosi ai suoi funzionari «per tutte le operazioni relative a investimenti mobiliari». In particolare, alla scadenza di un contratto trimestrale di pronti contro termine, un’impiegata dell’istituto di credito lo avrebbe sollecitato a investire in bond Cirio. «"Rendono il doppio dei pronti contro termine" mi disse, aggiungendo: "Finché la gente mangia, un’azienda come la Cirio non può andare male"». Un anno dopo, la banca gli liquidò gli interessi maturati: 5.483 euro, al netto delle imposte. «In autunno, avendo letto sui giornali notizie allarmanti su Cirio, mi recai in filiale e ricevetti assicurazioni dal direttore» ha puntualizzato il professionista. Che ha anche prodotto una lettera ricevuta non molto tempo dopo (10/12/2004) da Intesa sull’insolvenza di Cirio: «Sugli sviluppi della vicenda il suo gestore in filiale è a disposizione».
Il professionista ha puntato sul «conflitto di interesse di Intesa» che gli aveva ceduto bond già «in suo possesso», sull’«irregolarità» dell’operazione perché le obbligazioni erano state «emesse in Lussemburgo e perciò non potevano essere cedute alla clientela retail» e, per di più, erano «prive di rating».
Il tribunale ha respinto le eccezioni. E ha insistito sul profilo del promotore della causa: «Tutti i testi hanno riferito che l’attore decideva autonomamente la composizione del proprio portafoglio, a volte confrontandosi con i dipendenti bancari sulle possibilità offerte dal mercato mobiliare, altre volte no poiché "arrivava già in banca con le idee chiare, nel senso che sapeva che cosa acquistare" e che, in ogni caso, l’assenso per l’operazione prescelta veniva sempre dato dal medesimo…». Sulla rischiosità dell’operazione (questione centrale delle cause civili in corso) Vittoria Nosengo, presidente del collegio ed estensore della sentenza, ha precisato: «Non risulta provato che fosse desumibile al momento dell’acquisto dei bond Cirio, avvenuto a prezzi di mercato e due anni prima del default del gruppo…». E ha aggiunto, citando le dichiarazioni del direttore della filiale che aveva il professionista per cliente: «L’attore aveva una propensione agli investimenti azionari e obbligazionari a rischio…». Conclusioni: «Si deve ritenere che non sia stata raggiunta in causa la prova delle violazioni denunciate dall’attore…». Il professionista dovrà anche pagare le «spese di lite» a Intesa.

