"Un utile strumento, a disposizione delle imprese e dei consumatori, di regolazione del mercato più sicuro e trasparente a vantaggio delle parti". Così Angela Alberti, consigliere della Camera di commercio di Milano in rappresentanza dei consumatori ha definito il un nuovo "codice di autodisciplina" che detta nuove regole sulla applicazione della normativa in tema di garanzie sui beni di consumo (decreto 2.2.2002 N. 24), in particolare nel settore elettrico, elettronico ed elettrotecnico.

L’iniziativa è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con ANIE (in rappresentanza di Associazione Nazionale Industrie apparecchi Domestici e Professionali e Associazioni Nazionale Telecomunicazioni, Informatica ed Elettronica di Consumo), ANDEC (Associazione Nazionale Distributori Elettronica Civile), ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio Tv, Elettrodomestici Dischi) ed ACATEC (Associazione Centri Assistenza Tecnica Elettronica di Consumo), aderente APAM, e con la partecipazione delle associazioni dei consumatori della Provincia di Milano.

Una elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro delle imprese, Istat (istituto nazionale di statistica), Istituto nazionale di fisica nucleare, Inail (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha evidenziato che tra gli italiani, in un anno, uno su venti è stato colpito da un corto circuito (4,2%). 400 i morti nazionali per scossa all’anno. Il 4,5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale, 30 volte maggiore di quelli non elettrici. In Italia ci sono poi 330 infortuni elettrici nelle imprese denunciati nel 2003, meglio dei 703 del 2002.

In particolare, il codice prevede l’impegno dei produttori a rendere disponibili, attraverso un sistema informatico accessibile, ai singoli punti vendita le "schede dei prodotti" che risultano obiettivamente opportune o necessarie, nelle quali sono indicate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto; previsto inoltre l’obbligo a trasferire correttamente tali informazioni e quelle relative alle garanzie convenzionali, attraverso gli addetti alla vendita, al consumatore finale. Sono inoltre previste campagne di istruzione e di sensibilizzazione dei consumatori circa i diritti degli utenti e i tempi e le modalità per farli valere; gli impegni economici posti a carico dei consumatori nel caso in cui la non conformità o il difetto di un bene siano a loro imputabili; l’accertamento e la tempestiva notifica da parte del consumatore delle difformità o dei danni chiaramente visibili al momento della consegna.

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