L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato alcune considerazioni in riferimento ad alcune disposizioni contenute nella Legge Finanziariaattualmente in discussione alla Camera dei Deputati che se approvate definitivamente nel testo attuale, possono determinare ingiustificate distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.

Tra l’altro l’Antitrust ha espresso perplessità circa l’art. 99 del disegno di legge che introdurrebbe nel nostro sistema giuridico l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori(class action). Pur condividendo, in linea di principio, la scelta di introdurre nel nostro sistema tale strumento, l’Autorità ritiene tuttavia che la disciplina andrebbe perfezionata e migliorata nell’ottica di assicurare da un lato, la piena tutela dei diritti dei consumatori e, dall’altro, di non risultare irrazionalmente punitiva per le imprese, producendo l’effetto indesiderato di scoraggiare gli investimenti, l’avvio di nuove attività imprenditoriali o la loro prosecuzione.

Inoltre, l’Autorità auspica che possano essere introdotte disposizioni di raccordo tra la disciplina della class action e le proprie competenze, ad esempio, prevedendo un sistema in cui l’azione collettiva risarcitoria possa essere esperita a seguito del procedimento amministrativo di competenza dell’Autorità, volto a tutelare, nell’esercizio delle diverse competenze indicate, in via diretta ed immediata l’interesse dei consumatori e, dunque, a scongiurare la realizzazione stessa del danno ai consumatori o, in ogni caso, a circoscriverne la portata.

Infine, l’Antitrust auspica la soppressione del comma 11 dell’articolo in esame, il quale fa discendere un effetto di nullità dei contratti dalla decisione di accertamento dell’ingannevolezza del messaggio da parte dell’Autorità garante. Si tratta, infatti, di un effetto che appare extra ordinem, nella misura in cui riconnette alla decisione adottata in sede amministrativa dirette conseguenze sulla validità di su una serie indefinita di contratti, determinando in questo modo anche una grave incertezza nelle transazioni commerciali.


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