La legge c’è e risale al 1974: è la n. 37, che regola l’accesso dei cani guida dei non vedenti ai mezzi di trasporto pubblici e negli esercizi aperti al pubblico. A suo tempo fu una piccola conquista, la determinazione di un principio di civiltà che ha attribuito ai ciechi il diritto di portare con sé sui mezzi di trasporto e nei locali aperti al pubblico il cane guida, e questo in considerazione della fondamentale importanza che esso riveste per l’autonomia e la mobilità. Ora la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha iniziato la revisione della legge 37, con l’esame della proposta di legge presentata dai deputati Battaglia e Giacco.

La proposta parte dalla constatazione che la legge del 1974 spesso non viene rispettata dagli stessi gestori dei mezzi pubblici e degli esercizi commerciali, perché mancante – dicono i promotori – di un apparato sanzionatorio. La proposta di legge di Battaglia e Giacco, dunque, introduce pene pecuniarie per chi viola gli obblighi della normativa del ’74, prevedendo anche la possibilità di accedere a mezzi di trasporto e luoghi pubblici con i cani senza museruola, trattandosi di animali "selezionati tra esemplari mansueti e innocui, specificamente addestrati e abituati a convivere con gli esseri umani". I due deputati segnalano ordinanze già in vigore, della Lombardia, del Trentino Alto Adige, e quella della provincia autonoma di Bolzano che – sebbene disponga l’obbligo di guinzaglio e museruola – esonera da tale norma proprio i cani guida.


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