ENERGIA. Autority, incentivi e penalità alle aziende gas per migliorare la sicurezza
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha completato la regolazione della sicurezza nella distribuzione di gas naturale mediante l’introduzione di un sistema di incentivi: essi premiano la riduzione delle dispersioni di gas, il maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas e la riduzione degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione. Il sistema di incentivi prevede per il periodo 2006-2008 un accesso volontario da parte dei distributori; dal 2009 il sistema diventerà obbligatorio, pur con la dovuta gradualità, e prevederà, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito.
La disciplina della sicurezza della distribuzione di gas (iniziata con la delibera n. 236/00, e successivamente completata nel "Testo integrato della qualità dei servizi gas" della delibera n. 168/04) ha finora operato prevalentemente attraverso la definizione di obblighi di sicurezza quali, ad esempio, la percentuale minima di rete da ispezionare ogni anno o il numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas. Questa regolamentazione ha già assicurato un miglioramento dei livelli di sicurezza nel servizio di distribuzione del gas garantendo standard minimi adeguati; tuttavia vi sono ancora in Italia disomogeneità tra distributore e distributore, e tra impianto ed impianto di distribuzione. Un sistema di soli obblighi, però, potrebbe manifestare futuri ripiegamenti dei livelli di sicurezza verso i minimi obbligatori. L’Autorità ha perciò deciso di stimolare i distributori ad incrementare i propri livelli di sicurezza degli impianti di distribuzione, per ottenere un più generale allineamento agli standard di eccellenza già raggiunti in alcune città.
L’accesso agli incentivi è consentito solo ad aziende che siano in possesso, per l’intero anno per il quale si richiedono i premi, di prerequisiti stringenti e riguardanti: la accuratezza ed affidabilità del servizio di pronto intervento, con registrazione puntuale ed inalterabile di tutte le chiamate telefoniche; la definizione ed attuazione di procedure aziendali per ciascuna delle attività rilevanti per la sicurezza elencate nel provvedimento. Il sistema di incentivi prevede due componenti, delle quali la prima correlata all’odorizzazione (vengono premiati i controlli del grado di odorizzazione oltre il numero minimo annuo fissato dall’Autorità) e la seconda correlata alle dispersioni (viene premiata la riduzione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi). Per la componente relativa alle dispersioni di gas, viene definito per ogni impianto, con riferimento al livello di partenza medio del biennio 2003-2004, un tasso di miglioramento annuo oltre il quale riconoscere il premio.
Gli incentivi verranno riconosciuti, a partire dal 2007 con riferimento all’anno precedente, per ogni impianto di distribuzione che abbia superato i criteri di ammissione definiti dall’Autorità: ciò comporta che per uno stesso distributore in possesso dei prerequisiti, e quindi in grado di accedere agli incentivi, vi possano essere impianti di distribuzione ammessi ad una delle due componenti di incentivi o ad entrambe o a nessuna delle due. Il provvedimento suddivide gli impianti di distribuzione in base al grado di concentrazione dei clienti finali allacciati alla rete; per ognuna delle tre tipologie (ad alta, media e bassa concentrazione) vengono definiti, con riferimento alla componente degli incentivi relativa alle dispersioni, livelli "obiettivo" da raggiungere entro il 2016, e "di riferimento" (o di eccellenza) oltre i quali non vengono riconosciuti premi. Tali livelli obiettivo e di riferimento verranno verificati ed eventualmente ridefiniti alla fine del triennio 2006-2008, in base ai miglioramenti effettivamente conseguiti.
In caso di incidente da gas su un impianto di distribuzione per responsabilità del distributore, quest’ultimo subirà una penalizzazione pari al premio spettante per l’impianto coinvolto.
Il provvedimento fissa comunque un tetto al riconoscimento degli incentivi, pari al 2% del vincolo dei ricavi di distribuzione approvato dall’Autorità.
Il provvedimento, volto a garantire la massima sicurezza per utenti e consumatori, è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it