ENERGIA. Qualità e sicurezza del servizio. Authority adotta provvedimenti a tutela dei consumatori
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio gas naturale a favore dei consumatori, ha introdotto, nel relativo Testo unico, nuovi obblighi di tempestività per i venditori di gas, interlocutori finali dei clienti, per la trasmissione delle richieste di prestazioni di competenza dei distributori, quali ad esempio le richieste di allaccio e di preventivazione; a partire dall’1 gennaio 2006 tali richieste dovranno essere trasmesse entro tre giorni lavorativi e i venditori dovranno registrarne i tempi di ricevimento e di trasmissione. Inoltre, dall’anno prossimo, i venditori di gas dovranno fornire al cliente finale un codice di identificazione della richiesta di prestazione presentata.
Sono state apportate modifiche al Testo unico anche in tema di sicurezza. Nel caso di fornitura del gas a clienti finali civili, sia l’azienda di trasporto sia l’azienda di distribuzione hanno l’obbligo di odorizzare il gas, al fine di garantire una migliore allerta in presenza di perdite. Tale obbligo di odorizzazione vale anche nel caso di alimentazione della rete di distribuzione mediante carro bombolaio. Infine, dall’1 gennaio 2006 i distributori dovranno registrare la data di posa o sostituzione di ogni nuovo tratto di rete.
L’Authority ha inoltre concluso la verifica dei controlli di sicurezza effettuati dai distributori di gas sulle reti di distribuzione per il periodo 2002-2004. Nel triennio, quasi tutte le circa 300 imprese tenute a comunicare gli esiti dei controlli hanno provveduto all’ispezione completa delle proprie reti di distribuzione in alta e media pressione. Nei confronti delle imprese risultate inadempienti l’Autorità ha avviato istruttorie formali, che potrebbero concludersi con l’eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie, mentre altre imprese sono state diffidate a completare le ispezioni avviate.
L’Autorità per l’energia ha stabilito obblighi minimi annui di ispezione delle reti di distribuzione al fine di individuare eventuali fughe di gas e conseguentemente provvedere ai necessari interventi per la loro eliminazione. Per il triennio 2002-2004, ogni impresa di distribuzione era tenuta a monitorare ogni anno, attraverso idonee apparecchiature, almeno il 20% della rete in bassa pressione e almeno il 30% di quelle in media e alta pressione. Il monitoraggio completo di queste ultime doveva essere comunque ultimato entro il 31 dicembre 2004. L’Autorità ha confermato per il 2005 e per gli anni successivi gli obblighi minimi annui di ispezione delle reti, con l’aggiunta di elementi di flessibilità per i distributori; questi ultimi sono comunque tenuti a monitorare tutti i tratti di rete almeno una volta ogni quattro anni.
Per la verifica del rispetto di tali obblighi, i distributori comunicano annualmente all’Autorità i dati relativi alle reti ispezionate. Secondo i dati comunicati, le imprese di distribuzione che non avrebbero rispettato nel triennio 2002-2004 l’obbligo di completare l’ispezione delle reti sono 14: Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi Spa; Asmt Servizi Industriali Spa; Cogeser Distribuzione Srl; Gritti Gas Rete Srl; Sadori Reti Srl; Hera Spa; Acel Spa; Asa Azienda Servizi Ambientali Spa; Asme Spa; Intesa Spa – Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua Spa; Energas Suedgas Spa; Megas Azienda Multiservizi Spa; Sorgea Srl; Libarna Energie Spa.
Sono state inoltre avviate istruttorie formali verso Hera Spa e Valle Umbra Servizi Spa che, tra le 15 società diffidate dall’Autorità nel 2004, non avrebbero recuperato le ispezioni annuali non effettuate nel 2003; le altre 13 imprese diffidate nel 2004 si sono invece adeguate alle disposizioni dell’Autorità.
Lo strumento della diffida ad eseguire le ispezioni annuali minime non effettuate si è quindi rivelato efficace; pertanto lo stesso strumento è stato utilizzato nei confronti di 30 distributori che hanno dichiarato di non avere effettuato nel 2004 le ispezioni annuali minime previste.
La durata delle istruttorie formali, nel corso delle quali tutti i soggetti interessati potranno produrre memorie e motivare i propri comportamenti, oltre a poter richiedere di essere sentiti in audizione finale, è stata fissata in 240 per il mancato completamento dei controlli e il 120 giorni per il non rispetto della diffida.
L’Autorità ha anche deliberato il rinnovo della campagna di controlli sulle caratteristiche del gas fornito ai consumatori attraverso le reti di distribuzione locali. I controlli saranno svolti in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e la Stazione Sperimentale per i Combustibili ed hanno lo scopo di verificare il grado di odorizzazione, il potere calorifico e la pressione del gas fornito ai clienti finali. Da questi parametri di qualità dipendono sia la correttezza degli importi pagati dai cittadini sia la sicurezza del servizio. Nel periodo ottobre 2005 – settembre 2006 saranno effettuati 50 controlli a campione nei confronti delle imprese di distribuzione sparse su tutto il territorio nazionale. Saranno effettuati ed analizzati prelievi di gas presso i gruppi di riduzione finale, cioè i punti in cui il gas viene immesso nella rete di distribuzione. Determinante nell’operazione è il contributo delle Fiamme Gialle, che, attraverso gli uomini del Nucleo Speciale Tutela Mercati, garantisce la correttezza dei controlli a tutela sia dei cittadini sia dei distributori. A seguito dell’esito di tali controlli, l’Autorità potrà disporre ulteriori ispezioni ed eventualmente attivare le procedure previste in caso di infrazioni.
Le delibere sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.