FARMACI. Concorrenza, Tribunale Ue: “Ok a prezzi differenziati se incentivano innovazione”
Nel marzo 1998, la Glaxo Wellcome ha adottato nuove condizioni generali di vendita, in cui si prevede che i medicinali saranno venduti ai grossisti spagnoli a prezzi differenziati in funzione del sistema nazionale di assicurazione malattia che se ne accollerà l’onere di spesa. In pratica, i medicinali destinati ad essere presi a carico in altri Stati membri della Comunità verranno venduti a un prezzo superiore rispetto a quelli destinati ad essere presi a carico in Spagna. Questo sistema è stato attuato al fine di limitare il commercio parallelo di medicinali tra la Spagna, in cui l’amministrazione fissa prezzi massimi, e altri Stati membri, in particolare il Regno Unito, in cui prezzi si attestano a un livello più elevato, e questo per assegnare all’innovazione l’eccedenza così ottenuta. La GSK ha chiesto alla Commissione europea se era contemplata un’esenzione (art. 81, n. 3, CE) in quanto accordo diretto a contribuire alla promozione del progresso tecnico.
La Commissione Europea ha stabilito che le condizioni generali di vendita erano vietate dal diritto comunitario delle intese, in quanto costituivano un accordo diretto a restringere la concorrenza. Essa ha altresì ordinato alla GSK di porvi fine. La GSK ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare integralmente la decisione della Commissione. Ma con la sua sentenza odierna, il Tribunale invalida parzialmente l’analisi della Commissione.
Il Tribunale, innanzitutto, da ragione alla Commissione nel considerare le condizioni generali di vendita un accordo: un certo numero di grossisti spagnoli – si legge nel disposto – ha espressamente accettato di adottare il comportamento che la GW aveva loro richiesto. Allo stesso modo il Tribunale non crede – a differenza del parere della Commissione – che le condizioni mirano a restringere la concorrenza in quanto prevedono prezzi differenziati diretti a limitare il commercio parallelo di medicinali.
Infine, il Tribunale constata che la Commissione non ha effettuato un esame adeguato della richiesta di esenzione della GSK. In particolare, non è stata sufficientemente approfondita la questione se le condizioni generali di vendita possano determinare un vantaggio economico contribuendo all’innovazione, che svolge un ruolo centrale nel settore farmaceutico. Infatti, la Commissione non ha validamente preso in considerazione l’insieme degli argomenti di fatto rilevanti e degli elementi probatori di carattere economico e non ha sufficientemente suffragato le sue conclusioni.
Dal momento che la Commissione non ha neppure giustificato la sua posizione in merito alle altre condizioni che un accordo deve soddisfare per poter essere oggetto di esenzione, la decisione è annullata nella parte in cui respinge la richiesta di esenzione della GSK. Tale annullamento è retroattivo e pone quindi la Commissione nella medesima situazione esistente al momento della richiesta di esenzione della GSK. Spetta quindi alla Commissione riesaminare tale richiesta, nei limiti in cui ne resti investita.
La questione è ancora aperta dal momento che contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Scrive per noi

- Help consumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d'informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull'associazionismo che li tutela
Stile sostenibile2019.06.29Coming soon
- Europa2017.10.07TopNews. #OurOcean, Greenpeace: “Stop plastica in mare”
- Fisco2017.10.07TopNews. Amazon, Commissione Ue: da Lussemburgo vantaggi fiscali illegali
- aaa_Secondo_Piano2017.10.07TopNews. Consob: competenze finanziarie degli italiani rimangono “limitate”