FINANZIARIA. Class action, le modifiche approvate in Commissione
La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha modificato l’articolo della Legge Finanziaria 2008 ( quello che dovrebbe diventare art.140 bis del Codice del Consumo) che introduce nel nostro ordinamento l’azione risarcitoria collettiva (meglio conosciuta con il nome class action). Le modifiche riguardano le associazioni legittimate ad agire nonché il procedimento in generale.
Innanzitutto la nuova versione del testo legittima ad agire non solo le associazioni dei consumatori facenti parte del Cncu ma anche le associazioni e comitati "adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere". Inoltre, viene disciplinata meglio l’azione di opt in: "i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela (…) devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva". Adesione che può essere comunicata anche nel giudizio di appello fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il testo licenziato dalla Commissione V prevede che il giudice, nel corso della prima udienza si esprima sull’ammissibilità della domanda e chiarisce i motivi che la rendono inammissibile: manifesta infondatezza; conflitto di interessi; inesistenza di un interesse collettivo.
Altra modifica riguarda i criteri in base ai quali il giudice determina la somma da liquidare ai singoli consumatori o utenti: "se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza l’impresa propone il pagamento di una somma che se accettata dalla controparte costituisce titolo esecutivo ((il documento che consente, nel processo civile, di promuovere l’esecuzione forzata)". Se l’impresa non avanza alcuna proposta o la stessa non viene accettata, il presidente del tribunale competente costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno esercitato l’azione di opt in. Il verbale della camera costituisce anch’esso titolo esecutivo.
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