Fiscalità della previdenza complementare? Da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare il vademecum. Chi sono i soggetti interessati? Quali sono i criteri di tassazione, le modalità di finanziamento, i tetti di deducibilità e il regime transitorio? A questa e ad altre domande l’Agenzia ha risposto con la circolare 70/E che fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale introdotta dal decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005 e entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Chi sono i destinatari? Possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche i soggetti privi di reddito di lavoro e coloro che sono fiscalmente a carico di altri oltre che i lavoratori dipendenti e con contratto di collaborazione, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i soci lavoratori e i dipendenti di cooperative di produzione e lavoro e coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, come indicato nel decreto.

Come funziona il finaziamento? Si definisce che nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, il lavoratore dipendente ha la possibilità di destinare al fondo pensione anche il Tfr maturato prima del 1 gennaio 2007, oltre che il Tfr maturando. Dal punto di vista fiscale, il trasferimento del Tfr sia maturato che maturando non ha nessuna rilevanza, poiché non costituisce anticipazione.

Cos’è deducibile? Le somme versate dal lavoratore e/o dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo, per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per i giovani lavoratori, con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, è previsto invece un regime più favorevole, che innalza a 7.746,86 euro i contributi deducibili durante i venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi pensione.
Sono inoltre deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite presso altri stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

E la tassazione? Per le prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale viene applicata ai fini della tassazione una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota de 15% che può scendere fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Infine per quel che riguarda il regime transitorio, la circolare illustra dettagliatamente le modalità di tassazione delle somme accumulate prima del 2007, le quali devono essere tassate secondo la legge vigente al momento della maturazione.

Il testo della Circolare 70/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

LINK: Testo Circolare 70/E


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