Secondo una sentenza della Corte Suprema (Cassazione-Sezione Lavoro n.1264 del 23 gennaio 2006), la copia fotografica di scritture costituisce una valida prova, analoga a quella della copia autentica, se la conformità all’originale non viene espressamente disconosciuta, ai sensi dell’art.2719 c.c.

Infatti – sostiene la Cassazione – "l’onere stabilito dall’art.2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia o al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l’uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato".


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