"Indicam, l’Istituto creato nel 1987 da Centromarca per la lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, associa e coordina industrie di marca produttrici di beni che vanno dall’alta gamma al largo consumo, aziende fornitrici di servizi anticontraffazione, studi legali e diconsulenza in diritto industriale e proprietà intellettuale e agenzie investigative specializzate nell’anticontraffazione. L’Istituto segue attivamente l’evoluzione della legislazione in materia, collabora con la Magistratura e in particolare, dove esistano, con i pool anticontraffazione presso le Procure della Repubblica. Collabora inoltre con il Comando Generale della GdF e Direzione Generale delle Dogane e si attiva per inserire le materie riguardanti la lotta alla contraffazione nei corsi di formazione delle forze di polizia. Indicam inoltre propone e coordina azioni collettive di anticontraffazione nella ricerca delle fonti di produzione e nei canali di diffusione delle merci contraffatte e nella sorveglianza delle aree geografiche nazionali più a rischio e promuove la conoscenza e la diffusione delle tecnologie anticontraffazione.

Indicam coopera con i Ministeri degli Affari Esteri e delle Attività Produttive per ottenere adeguata protezione internazionale dei marchi italiani anche attraverso l’elaborazione e l’aggiornamento di Elenchi dei Marchi notori o di documenti analoghi. Aderente ad A.I.M., l’associazione europea delle industrie di marca, Indicam è tra i soci fondatori del Global Anti Counterfeiting Group network (GACG), che unisce le principali organizzazioni di aziende impegnate nel contrasto della contraffazione ed è particolarmente attivo presso l’Unione Europea per stimolare una politica anticontraffazione comunitaria. Con questo documento Indicam intende esprimere tutta la propria gravissima preoccupazione per le devastanti conseguenze che produrrebbe l’approvazione della legge cosiddetta "ex Cirielli" sul contrasto alla contraffazione sul piano giudiziario: l’attuale Governo dichiara e ha in parte dimostrato di voler dedicare forte attenzione a combattere la contraffazione, con una serie di recenti provvedimenti spesso assai centrati, relativi ad aspetti pur tuttavia ancora parziali, stante la complessità del problema. Nella stessa direzione va l’importante e sostanziale attività in argomento del Commissario italiano Frattini, Vice Presidente della Commissione Europea, attraverso la proposta di una Direttiva Europea e di una Decisione Quadro presentate dalla Commissione in luglio.

Ma, occorre domandarsi a questo punto, conosce la mano destra quello che fa la mano sinistra?

1. Il dato normativo e l’impatto sui procedimenti in corso. Come è noto, quanto previsto dalla "ex Cirielli", provvedimento in fase avanzata di approvazione, non solo contiene modifiche alle vigenti disposizioni di rito, ma implica anche una radicale revisione del sistema di calcolo della prescrizione dei reati. Essa è destinata ad incidere profondamente sul sistema penale nel suo complesso e avrà considerevoli ed immediate ricadute sui procedimenti in corso. La riduzione drastica dei termini di prescrizione – accompagnata peraltro da un irrigidimento del regime processuale e sanzionatorio per i crimini della delinquenza comune ed in particolare della micro-delinquenza – è destinata, come concordemente constatato da settori qualificati dell’avvocatura, del mondo accademico e della magistratura, ad avere gli effetti di una amnistia generalizzata per un gran numero di reati.

Nella considerazione che il tempo medio di durata dei processi per reati puniti con una pena edittale compresa fra tre e quattro anni (quali sono quelli relativi alla materia dei diritti di
proprietà intellettuale) che giungono al vaglio della Corte di Cassazione è, mediamente, non
inferiore a nove anni, per la massima parte di tali processi il termine prescrizionale maturerebbe ben prima della sentenza definitiva, ma successivamente alla decisione di appello, e cioè in un contesto che comporta per il sistema giustizia il massimo spreco di energie processuali. Al contempo, la legge prevede la introduzione di automatismi sanzionatori in tema di recidiva e disciplina delle attenuanti, ovvero preclusioni oggettive in materia di benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, che, nell’ottica della efficacia social-preventiva della pena,
costituiscono certamente un deterrente di assai minore efficacia rispetto alla prospettiva di una
probabile o quasi certa estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Non solo, ma tali
automatismi trovano rara applicazione nel caso di processi in materia di contraffazione dal
momento che nella stragrande maggioranza dei casi i soggetti indagati risultano incensurati o
perché immigrati non regolarizzati o perché prestanome di terzi o perché, infine, titolari di
imprese che svolgono anche attività legittime. Del tutto incongruo appare poi il fatto che le disposizioni transitorie stabiliscano che la nuova disciplina dovrà essere applicata anche ai processi in corso.

2. L’impatto della legge sui processi riguardanti le violazioni penali della legge a tutela
della Proprietà Industriale.Per quanto riguarda specificamente l’impatto sui reati in materia di proprietà industriale è da prevedersi che la quasi totalità dei giudizi penali pendenti cada in prescrizione. Dai dati raccolti dalle associazioni industriali che si occupano della materia il numero dei procedimenti penali destinati ad essere travolti dalle nuove disposizioni in tema diprescrizione sarebbe elevatissimo. Anche in condizioni di normale funzionalità, la legge in discussione vanificherà il lavoro giudiziario in quei processi comunque destinati, per effetto di una qualche particolare complessità o di una tardiva conoscenza della notizia del reato, ad una sentenza definitiva lontana nel tempo dalla commissione del reato. Pertanto, mentre i principi della "ragionevole durata" del processo sono da anni applicati e vengono costantemente invocati a garanzia dei diritti di difesa dell’imputato, le proposte in esame non trovano affatto una coordinazione sistematica con le esigenze del "giusto processo", che tale deve essere anche per i soggetti lesi dal reato. Tanto più valgono tali affermazioni in un settore, come la proprietà industriale, in cui sensibilmente si intrecciano le tutele civilistiche e penalistiche, e in cui l’effettività della tutela giurisdizionale, insieme con la sua "ragionevole durata" costituiscono la sostanza del
principio del "giusto processo", che solo può garantire un efficace contrasto ai fenomeni di
pirateria, attraverso processi celeri e che garantiscano una sanzione deterrente ed effettiva, ed
un adeguato ristoro agli enormi danni costantemente arrecati da fenomeni tanto pervasivi e ad
evidenza "globale".

3. Lesione del principio costituzionale di ragionevolezza
Non è nostro compito affrontare i profili di incostituzionalità che da più parti sono stati
sottolineati con riferimento alla proposta di legge in esame. Ci sembra tuttavia di poter condividere l’opinione secondo cui le norme in questione, ipotizzando una drastica riduzione dei tempi della prescrizione senza al contempo prevedere adeguati strumenti od interventi preventivi per abbreviare la durata dei procedimenti penali appare palesemente in contrasto con il principiocostituzionale di ragionevolezza. Si ricorda al riguardo che la Consulta, con la sentenza n. 353 del 1996 in tema di rimessione, ha avuto modo di osservare come il legislatore, «pienamente libero, nella costruzione delle scansioni processuali, […] non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi mediante la riproposizione dell’attività processuale, perché impe
dendo sistematicamente tale attività, dell’istanza dirimessione, si finirebbe col negare la nozione stessa del processo e si contribuirebbe a recare danni evidenti all’amministrazione della giustizia». Analoghi concetti sono stati espressi dalla Corte costituzionale con riferimento all’istituto della ricusazione (sentenza n. 10 del 1997).

4. Conclusioni
Oltre a cancellare gran parte dei procedimenti in corso (compresi tutti quelli dei contraffattori
cinesi e dei loro complici italiani operanti in Italia!), l’approvazione della proposta di legge
Cirielli produrrebbe, ad avviso di Indicam, anche nel futuro ed in via permanente effetti negativi sul sistema sanzionatorio penale sul quale si fonda in gran parte la tutela della proprietà intellettuale in Italia. Infatti, è facilmente prevedibile che stante la crisi endemica in cui versa la giustizia penale e la complessità degli accertamenti che si rendono necessari in questa materia, l’abbreviazione dei termini di prescrizione produrrebbe di fatto l’inefficacia delle sanzioni penali in materia di repressione della contraffazione e della pirateria e più in genere delle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale determinando una situazione di pressoché assoluta impunità per gli autori di questi reati. Ciò, oltre a contraddire le linee guida della politica legislativa seguita negli ultimi anni dal Governo e dal Parlamento Italiano, che hanno portato all’adozione di pene sempre più severe a tutela della proprietà industriale, si porrebbe in palese contrasto con l’esigenza sempre più sentita , sia a livello politico che imprenditoriale, di prevenire o quantomeno contrastare l’importazione, soprattutto dai paesi dell’estremo oriente, e lacommercializzazione di prodotti contraffatti, che costituiscono una della cause della crisi in cui versa l’industria italiana soprattutto nel settore del "made in Italy". Il venire meno o la sostanziale riduzione delle difese penali in materia costituisce altresì ad avviso di Indicam una sostanziale violazione degli obblighi assunti dall’Italia, sia in sede comunitaria che internazionale (si vedano, tra gli altri, la Direttiva 48/2004/CE sull’Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, gli accordi Trips del 1994) e una plateale contraddizione con la recente proposta di Direttiva e di Decisione quadro in materia di sanzioni penali alla contraffazione presentata dal Commissario italiano e Vicepresidente della Commissione Europea, On. Frattini.

Da ultimo si ricorda che nell’ambito della legislazione statunitense (si veda in particolare la legge detta "Special 301") volta a rafforzare a livello internazionale la lotta alla contraffazione
e alla pirateria, l’Italia, da sempre considerata paese "a rischio", è tuttora inserita nella c.d.
"Watch List" e soggetta a vigilanza da parte del Ministero Americano del Commercio. Anche
per ovviare a tale situazione ed evitare i rischi di ritorsioni commerciali previsti nei casi più
gravi da detta legislazione, il Governo Italiano aveva promosso una serie di iniziative che si
sono tradotte nella adozione di un legislazione sempre più severa in tema di tutela della proprietà intellettuale e in un significativo aggravamento delle pene previste per i reati in tale materia (si vedano, tra le altre, la legge 248/00, il d. lgsl. 68/2003, le leggi 128/2004 e 80/2005), ciò anche in adempimento a precisi impegni assunti dal Governo Italiano nei confronti di quello Statunitense. Tali sforzi sarebbero ora del tutto vanificati dall’introduzione nel sistema legislativo italiano delle disposizioni in tema di prescrizione contenute nella proposta in esame con le conseguenze sopra accennate sul sistema di tutela della Proprietà Intellettuale. E’ evidente, infatti, che la grave situazione che si verrebbe a creare in tal modo potrebbe incidere negativamente sulla posizione del nostro Paese con riferimento alla normativa sopra richiamata non solo con possibili ripercussioni sui rapporti commerciali e gli investimenti americani, ma in genere con lo statuto di partner desiderabile per la maggior parte dei più importanti investitori internazionali".


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