Illegittima ogni commistione fra informazione e pubblicità. La Corte di Cassazione (Terza Civile – sentenza n. 22535 del 20 ottobre 2006) ha sancito l’obbligo per il direttore di una testata giornalistica di garantire la correttezza dell’informazione anche in relazione al rapporto fra testo e pubblicità. "Il contenuto dell’obbligo – dichiara la Suprema Corte – è di rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile come tale mediante l’adozione di modalità grafiche di evidente percezione". Il fine è quello di tutelare ogni lettore, senza distinzione sociale o culturale, dai pericoli della pubblicità ingannevole.

La decisione è stata presa a seguito di un ricorso presentato dalla direttrice di un settimanale femminile, accusata dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia di aver attuato un’illegittima commistione fra pubblicità ed informazione, utilizzando fotografie distribuite da industrie di cosmetici ed abbigliamento. Il Consiglio Regionale le ha inflitto una sanzione di censura, confermata anche dal Consiglio Nazionale. La Corte d’Appello di Milano, chiamata a decidere sul caso, ha confermato la legittimità del provvedimento disciplinare, esistendo un oggettivo rischio di confusione tra informazione e messaggi pubblicitari, specialmente presso le categorie di lettori più indifese. Di stesso parere la Corte di Cassazione, la quale ha precisato l’obbligo del direttore "di rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile come tale mediante l’adozione di modalità grafiche di evidente percezione; lo scopo è di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali".

"La fascia dei soggetti tutelati – ha affermato la Corte – si estende a tutti i lettori senza alcuna distinzione in base al grado di cultura; può, in sostanza, affermarsi che il direttore di giornale deve garantire la correttezza e la qualità dell’informazione; a questo fine è tenuto a verificare se la pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale, distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili; in tale verifica non rileva il grado di cultura dei lettori, essendo a tutti accordata tutela; ove la verifica conduca a risultati negativi, il direttore deve impedire la pubblicazione del testo contenente la pubblicità, incorrendo altrimenti nelle sanzioni comminate dalla legge n. 69/1963".


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