In sintesi: cosa prevede oggi la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita

Consente solo la fecondazione omologa, ossia la creazione di un embrione da seme e ovulo provenienti dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita; la fecondazione eterologa, che prevede un donatore esterno, è vietata.

Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso (non gay), sposate o conviventi (non single), in età potenzialmente fertile (non "mamme-nonne") ed entrambe viventi(no alla fecondazione post-mortem), e solo nel caso in cui non si possano eliminare le cause che impediscono la procreazione.

Il ricorso alla procreazione assistita è consentito solamente se vengono assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Si vieta la clonazione e la crioconservazione (il congelamento) degli embrioni. Non si possono produrre più embrioni di quelli strettamente necessari a un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Solo se gli embrioni non possono essere trasferiti nell’utero per gravi e documentati problemi di salute, possono essere congelati. Vietato anche qualsiasi tipo di sperimentazione su embrioni umani salvo i casi di necessità terapeutica e diagnostica, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

Gli interventi di procreazione possono essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro istituito presso l’Istituto superiore di sanità. Sono previste sanzioni amministrative, civili e penali in rapporto alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge.

4 schede per 4 quesiti

Scheda celeste: primo quesito

Chiede di eliminare i limiti di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. La legge attuale vieta la ricerca sulle cellule staminali tratte dagli embrioni non utilizzati.

Il SI’: abrogherà i limiti alla libertà di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni e il loro utilizzo per la cura di nuove malattie. In particolare, sarà consentita la crioconservazione degli embrioni e la clonazione delle cellule staminali a scopo terapeutico.

Il NO: manterrà il divieto di qualsiasi sperimentazione sull’embrione umano, anche su quelli già congelati e rimasti nelle banche dei centri di fecondazione.

Scheda arancione: secondo quesito

Chiede di abrogare alcuni limiti di accesso alla procreazione medicalmente assistita.
La legge attuale prevede che possano ricorrere alla fecondazione assistita solo le coppie che hanno esplorato inutilmente tutte le possibilità di guarire dalla sterilità, non portatrici di malattie genetiche. La donna non può produrre più di 3 embrioni per ogni ciclo di cura e deve impiantarli tutti insieme. Se un embrione dovesse essere portatore di una malattia genetica, la madre può ricorrere successivamente all’aborto terapeutico, ma non può rifiutare l’impiantazione.

Il SI’: anche le coppie con infertilità "non documentabile" e quelle che non hanno già sperimentato altri tipi di cura avranno accesso alla fecondazione assistita. Si potranno fecondare più di tre ovociti, ma non saranno impiantati contemporaneamente: quelli non usati verranno congelati. Nel caso si fallisca, si intraprenderà un nuovo ciclo di stimolazione, mentre nel caso in cui l’embrione fosse portatore di malattie genetiche, la donna potrà rifiutare l’impiantazione.

Il NO: solo le coppie con infertilità documentata, che hanno già sperimentato inutilmente altri tipi di cura e che non sono portatrici di malattie genetiche, avranno accesso alla fecondazione assistita. Resta fermo il limite dei tre embrioni da impiantare contemporaneamente, il divieto di congelamento degli embrioni e il divieto per la donna di revocare il consenso all’impianto.

Scheda rosa: terzo quesito

Chiede di eliminare l’articolo 1 della legge che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Il SI’: i diritti dell’embrione non saranno più considerati equivalenti a quelli di una persona vivente.

Il NO: rimarrà in vigore l’articolo 1 della legge 40 che equipara i diritti dell’embrione a quelli di una persona vivente.

Scheda grigia: quarto quesito

Chiede di eliminare il divieto della fecondazione eterologa, che prevede un donatore esterno alla coppia.

Il SI’: permetterà a coppie di persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, entrambe viventi e in età fertile, di accedere a fecondazione eterologa.

Il NO: Sarà consentita solo la fecondazione omologa. Rimane, dunque, il divieto di utilizzare per la fecondazione medicalmente assistita ovuli o semi forniti da persone esterne alla coppia.

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Referendum: l’opinione di chi difende la legge, lettera aperta di due ex giornaliste

Glossario

Embrione: il prodotto del concepimento fino alla fine del terzo mese di vita intrauterina.
Cellula staminale: cellula capace di dare origine a tutte le popolazioni cellulari di uno o più tessuti. Rispetto alla cellula staminale adulta, quella embrionale può rigenerare tutti i tipi di tessuti organici.

a cura di Laura Simionato


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