La disparità di trattamento in base al sesso della concessione del vantaggio della tassazione dell’incentivo all’esodo previsto dal Testo Unico sulle imposte su redditi (DPR n. 917/86) è ingiustificata. Lo ha stabilito la Corte di giustizia delle Comunità Europee pronunciando una sentenza nell’ambito di una contesa tra un privato cittadino e l’Agenzia delle Entrate. In particolare, la controversia riguardava la tassazione, stabilita in funzione dell’età del lavoratore, di un incentivo all’interruzione volontaria del rapporto di lavoro. L’Agenzia delle Entrate aveva rifiutato il rimborso dei versamenti a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) cui la controparte era assoggettata.

Il rifiuto era conseguenza dell’applicazione del regime tributario previsto dal Testo Unico che concede, a parità di condizioni, il vantaggio della tassazione dell’incentivo all’esodo e delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con l’aliquota ridotta alla metà (50%) ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.

La normativa europea (direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE), in tema di attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro non prevede deroghe. Pertanto secondo la Corte la differenza di trattamento prevista dalla disposizione italiana costituisce una discriminazione sul sesso in quanto direttamente fondata sullo stesso.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Parliamone ;-)