Il Movimento Difesa del Cittadino Campania (Area Vesuviana) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito alla normativa che limita il risarcimento del danno in caso di spedizione di pacco postale (DPR 29 marzo 1973) e dei principi ispiratori e degli obiettivi della Carta della Qualità di Poste Italiane S.p.A.

Il fatto. Il sig. G. S., la mattina del 11/12/2003, si recava presso l’ufficio postale di San Giorgio a Cremano per inviare dei dolci natalizi ad un proprio conoscente residente in Soriano Calabro (VV). Considerando la deperibilità del contenuto, G. S. decideva di utilizzare il servizio Pacco Posta Celere Uno che prevede il recapito entro i due giorni lavorativi successivi alla spedizione. Ma il pacco posta celere 1 veniva recapitato solo il giorno 10/01/2004, i dolci nel frattempo si erano deperiti e quindi venivano buttati nell’immondizia .

Non avendo ricevuto riscontro a seguito del reclamo presentato all’ufficio postale, G. S. si rivolgeva Movimento Difesa del Cittadino Area Vesuviana dove inviata a Poste Italiane la lettera di costituzione in mora con richiesta di risarcimento danni. La risposta dell’azienda è stata un assegno di 37,82 euro, ma G.S., non soddisfatto, proponeva procedimento nei confronti delle Poste dinanzi al Giudice di Pace richiedendo il risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali pari a la somma di 1.100,00 euro. Ma per Poste la spedizione dell’assegno di € 37,82 all’utente rientrava in quanto previsto dalla normativa in materia (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") e dalla Carta della Qualità.

Secondo MDC la normativa che limita il risarcimento del danno in caso di spedizione di pacco postale (DPR 156/1973) a poco più di quello che è il prezzo della spedizione postale (oggi € 25,82 + costo di spedizione se il ritardo è superiore ai sei giorni), era stata promulgata quando il servizio postale era esercitato dallo Stato mediante l’azienda pubblica ed i prezzi di spedizione erano amministrati e non corrispondevano al reale costo del servizio (essendo in genere di gran lunga inferiori).

Attualmente – continua l’associazione – Poste è un Ente privato con finalità lucrative. Tale natura, con l’adeguamento dei prezzi del servizio alle spese di gestione effettiva ed al reale costo, rende non più giustificabile la sperequazione evidenziata nel mercato di settore anche in presenza di altre imprese private operanti nel medesimo ambito che non potrebbero godere di uguale trattamento trovandosi ingiustamente penalizzate. La medesima normativa appare inoltre iniqua per la lesione dei diritti fondamentali che procura al cittadino, il quale si vede negato il risarcimento del danno subito ingiustamente ad opera di una impresa, che opera nell’ambito del diritto privato, e che esercita un servizio che comunque rimane di pubblica
utilità.

MDC, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa che limita il risarcimento del danno in caso di spedizione di pacco postale rilevando il contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui prevedono che deve limitarsi il diritto al risarcimento del danno subito dall’utente, in caso di spedizione di pacco postale, alla sola indennità prevista dalla detta normativa anche nell’ipotesi di disguido e/o errata gestione operativa, escludendo l’ulteriore risarcibilità del danno di altra natura. Il relativo procedimento dinanzi al Giudice di Pace è attualmente sospeso in attesa della decisione della Consulta.


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