Privacy: Garante chiede rispetto norme antiriciclaggio ad alcune categorie professionali
"Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie d’arte e case d’asta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12500 euro e devono informarli sull’uso che verrà fatto di questi dati. Necessaria la creazione, presso ogni categoria o singolo operatore, di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.)."
E’ ciò che chiede il Garante Privacy in un parere, di cui è relatore Giuseppe Chiaravalloti, inviato al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il ministero – fa sapere il Garante in una nota – aveva posto all’attenzione del Garante tre schemi di regolamento, con cui vengono introdotte disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.
L’ampliamento della normativa ad attività e libere professioni che riguardano migliaia di cittadini ha indotto il Garante a sottolineare l’esigenza di attuare gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati prescritti dal Codice della privacy. In particolare, il Garante ha richiamato l’attenzione sulle cautele da adottare nell’acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.
Inoltre il Garante ha invitato il Ministero a rivedere alcune disposizioni, relative alla creazione di diversi tipi di archivi, che sembrano in contrasto con la prevista adozione di un archivio "unico" da parte dalle categorie interessate, in cui raccogliere solo le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi "antiriciclaggio" per facilitare la conservazione e i controlli.
Per la tenuta e la gestione di questo archivio "unico" – continua la nota – le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di "centri di servizio" esterni: in questo caso, però, il Garante ha consigliato che le informazioni vengano conservate separatamente per singolo operatore, avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza.
Infine, in relazione alla segnalazione di operazioni sospette all’Ufficio italiano cambi da parte di avvocati, notai, commercialisti, il Garante ha chiesto di specificare nel dettaglio cosa si intende per operazione, dal momento che l’attuale definizione non consente di individuare con certezza i casi da segnalare e comporta il rischio di omissioni o di comunicazioni ingiustificate.
