PUBBLICITA’ INGANNEVOLE. Antitrust sanziona società Nova Channel
Con provvedimento n. 11791 del 3 marzo 2003 (PI3968 – 310249 Guida Turismo), confermato dalla sentenza n. 5424/03, resa dal TAR Lazio l’11 giugno 2003, l’Autorità ha deliberato l’ingannevolezza del messaggio diffuso dalla società Nova Channel nel mese di agosto 2002, attraverso un volantino diffuso a mezzo posta, volto a promuovere la possibilità di effettuare un’inserzione gratuita nella guida, denominata Tourist Directory, in cd-rom, quando in realtà, detta società richiede il pagamento di ingenti somme.
In particolare, l’Autorità ha ritenuto che "i costi del servizio offerto non sono […] chiaramente esplicitati nel messaggio; infatti, la dicitura "Ordine", collocata in fondo alla pagina del volantino e le condizioni economiche dell’offerta sono riportate con caratteri grafici più compatti e in modo poco leggibile rispetto al contesto generale del messaggio, senza alcun rinvio che richiami l’attenzione dei destinatari. L’offerta risulta, altresì, confusoria per i destinatari in ragione del fatto che quasi i tre quarti della pagina sono occupati dalle informazioni richieste dall’operatore ai fini del controllo dei dati del destinatario, mentre solo l’ultima parte del foglio è destinata all’avvertenza relativa alle reali condizioni economiche dell’offerta. Pertanto, il messaggio non risulta immediatamente riconoscibile sia per quanto riguarda la sua natura promozionale, sia per quanto attiene alle stesse condizioni economiche dell’offerta. Infatti, le modalità prescelte e il contesto generale di presentazione del messaggio e, segnatamente, il ricorso ad un formato grafico particolarmente compresso, comportano che l’attenzione dei destinatari sia distratta dalla reale natura promozionale dell’iniziativa, facendo erroneamente ritenere che si possa aderire all’offerta senza sostenere oneri economici".