PUBBLICITA’ INGANNEVOLE. Voli low cost, Antitrust: “Attenzione alle sovrattasse”
Acquistare un volo low cost può riservare a volte brutte sorprese per il nostro portafogli. L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha infatti condannato per pubblicità ingannevole la compagnia aerea Alpi Eagles. Un consumatore aveva segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio relativo a voli aerei di linea da Cuneo effettuati dalla compagnia e diffuso a mezzo stampa lo scorso novembre.
Nel messaggio è riportato il seguente claim: "Nuovi voli da Cuneo per Napoli e Parigi. Il prezzo lo scegli tu. A partire da: 0,90*€ sola andata – o da 19,00*, 29,00*, 39,00*, 49,00*, 59,00*, 69,00* […]". L’asterisco rimanda ad una specificazione riportata a piccole dimensioni nella parte inferiore del messaggio, in cui si indicano i supplementi esclusi dalle tariffe indicate (Tasse aeroportuali, spese amministrative, crisis tax fuel surcharge).
"Il messaggio – si legge nel provvedimento dell’Antitrust – enfatizza una tariffa aerea promozionale pari a 0,90 euro applicata su voli Alpi Eagles in partenza da Cuneo, con destinazione Napoli e Parigi. In subordine, vengono segnalate anche altre tariffe, di importo più elevato".
Secondo l’Autorità, nel settore del trasporto aereo, l’indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo, al fine di rendere chiara e compiuta l’informazione fornita al consumatore. Più in particolare, quando l’operatore pubblicitario ricorre ad una scomposizione in tariffa base e supplementi che devono essere sommati alla prima, deve essere in ogni caso garantita ai potenziali destinatari del messaggio la possibilità di percepire in maniera precisa e sufficientemente immediata il prezzo finale.
Nel messaggio della Alpi Eagles, invece, le specificazioni relative ai supplementi, nonché alle tasse aeroportuali, sono confinate al rimando in calce, riportato a caratteri minuscoli, e pertanto non avente pari evidenza grafica dell’affermazione principale. L’Antitrust sottolinea infatti come nella pubblicità venga dato risalto ad una componente parziale della tariffa, non rappresentativa del reale prezzo del servizio. In proposito, si osservi che all’evidenziata tariffa promozionale da 0,90 euro corrisponde in realtà un importo effettivo per il consumatore nell’ordine dei 50 euro.

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