RISPARMIO. Recesso anche per vendite mobiliari fuori sede, Confconsumatori: “Grande vittoria”
Il Tribunale di Parma ha dichiarato che la nullità del contratto di vendita di titoli mobiliari possa essere fatta valere anche in caso di stipula "fuori sede". La Confconsumatori, che aveva sostenuto un proprio assistito nella causa contro Area Banca s.p.a. (poi incorporata in Banca Popolare Italiana) per l’acquisto di obbligazioni Carrier1, ha espresso grande soddisfazione per la sentenza emessa.
"Si tratta – si legge in una nota di Confcosumatori – di un’altra vittoria di grande interesse in materia bancaria, che conferma l’importanza di difendere in tutte le sedi il diritto alla trasparenza ed all’informazione dei consumatori". La sentenza del Tribunale di Parma ha sancito la nullità del contratto in questione, poiché la banca convenuta non ha indicato espressamente la facoltà di recesso, ai sensi dell’art.30 co.7 del T.U.F. (Testo Unico Finanziario), secondo cui "l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli e formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente".
"E’ la prima volta – ha dichiarato l’Associazione – che la norma in parola si applica anche ai contratti "fuori sede" aventi ad oggetto la vendita di valori mobiliari". Il Tribunale ha condannato la banca a restituire quanto pagato dal risparmiatore, creando un utile precedente per molti risparmiatori nelle medesime condizioni, aventi in corso cause contro la Banca Popolare di Lodi, quale ente che ha incorporato Area Banca s.p.a. venditrice di obbligazioni Carrier1.

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