L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito della sua competenza sulla pubblicità ingannevole, ha attivato un’apposita casella di posta elettronica, dpic@agcm.it, al servizio dei consumatori per segnalare i casi di presunta ingannevolezza. L’iniziativa scatta in concomitanza con l’avvio del periodo dei saldi estivi negli esercizi commerciali con l’obiettivo di fornire ai consumatori uno strumento in più per evidenziare possibili abusi e scorrettezze. Sulla base delle segnalazioni pervenute, la direzione dell’Autorità Antitrust per la pubblicità ingannevole, avvierà, qualora ne sussistano i presupposti giuridici, le verifiche e, nel caso, l’avvio di istruttorie tese a verificare la veridicità del messaggio pubblicitario segnalato dai consumatori.

La casella di posta elettronica resterà attiva anche in seguito, nell’ambito del processo di rafforzamento dell’azione contro la pubblicità ingannevole per la quale l’Autorità ha da poco istituito una direzione specifica. In base alla nuova legge, entrata in vigore lo scorso mese di aprile, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti maggiori poteri sia per quel che concerne l’attività istruttoria, sia in relazione alle misure da adottare per reprimere il fenomeno dell’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari. In particolare, è stato rafforzato lo strumento sanzionatorio, con il potere di irrogare multe che potranno variare, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, tra i 1.000 e i 100.000 euro, con una soglia minima di 25.000 euro quando la pubblicità possa arrecare danni a bambini e adolescenti o possa indurre a un uso pericoloso dei prodotti.
E’ stata inoltre completamente modificata la disciplina dell’inottemperanza alle decisioni dell’Autorità, per la quale era precedentemente prevista la competenza del giudice penale. Da ora in poi, infatti, l’Autorità può intervenire direttamente nei confronti dell’operatore pubblicitario che non ha ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, irrogando multe e, nel caso di reiterata inottemperanza, disponendo la sospensione dell’attività per un periodo di massimo 30 giorni.

Per quanto riguarda i maggiori poteri istruttori l’Autorità ha il potere di ottenere copia del messaggio pubblicitario anche attivando la Guardia di Finanza. A ciò si aggiunge il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’istruttoria, sanzioni che sono di importo maggiorato nel caso in cui siano state fornite false informazioni.

Fondamentale resta comunque il ruolo del consumatore: solo sulla scia di una denuncia l’Autorità può attivare i suoi strumenti. Per questo l’Autorità ricorda la "Piccola guida per il consumatore" disponibile sul sito www.agcm.it. Si tratta di un vademecum in cui vengono ricordate le regole per valutare la correttezza di una pubblicità, i controlli effettuati dall’Autorità, le possibili azioni da intraprendere. Ne riportiamo di seguito il contenuto:

1) OCCHIO ALLA LETTERA
Valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale.
2) IL PREZZO È GIUSTO?
Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (Iva, tasse d’imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta).
3)MISSIONE IMPOSSIBILE
Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (ad esempio prodotti o metodi dimagranti e cosmetici).
4) RIFLETTI E FIRMA
Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. alcune offerte possono nascondere l’esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro).
5) NON SOLO SLOGAN
Fare attenzione alla completezza del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie. Controllare sempre l’effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe).
6) DISTINGUERE CUORE E PORTAFOGLIO
I servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi. Inoltre, non esiste alcun metodo per rendere più probabili le vincite dei giochi a estrazione.
7) QUANTO MI COSTA?
Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d’interesse tan, taeg, periodo di validità).
8) È SOLO FICTION
Fare attenzione alla pubblicità ”travestita’: a volte in contesti dall’apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi tv), possono nascondersi forme di pubblicità occulta.
9) ATTENZIONE AI PERICOLI
Se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto.
10) TUTELARE I MINORI
La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realta’.


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