Via libera del Parlamento ha approvato ad una direttiva che prevede restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso dei perfluottano sulfonati, una sostanza, che contribuisce all’effetto serra e rappresenta un pericolo per l’organismo umano, dovrà essere sostituita non appena il ricorso ad alternative più sicure diventa tecnicamente ed economicamente praticabile. I perfluorottano sulfonati (PFOS) – spiega una nota – sono anioni disponibili in commercio sotto forma di sali, prodotti derivati e polimeri. Le sostanze di tipo PFOS sono state utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi, oliorepellenti e idrorepellenti materiali quali i tessuti, i tappeti, le tappezzerie, i pellami, l’abbigliamento, la carta e in generale i rivestimenti.

Secondo la direttiva i PFOS non potranno essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005% della massa (al posto dello 0,1% proposto dalla Commissione). Inoltre, non potranno essere commercializzati prodotti o articoli semifiniti o parti dei medesimi se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1% della massa. La direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata a quelli già in uso né al mercato dell’usato.

Ma sono previste talune deroghe per usi specifici. Deroghe da applicarsi a determinati materiali e alle sostanze e preparazioni necessarie per produrli, come i fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per i processi fotolitografici, i rivestimenti nel settore della fotografia industriale, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa, gli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura a carattere non decorativo e gli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura e i fluidi idraulici per l’aviazione. Inoltre le schiume antincendio immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva (presumibilmente all’inizio del 2007), possono essere utilizzate per altri 4 anni e mezzo. Entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno predisporre e trasmettere alla Commissione un riepilogo dei processi soggetti a deroga e la quantità di PFOS in essi utilizzata e che essi rilasciano, nonché le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS.


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