SICUREZZA. Potenza, avviata campagna contro gli incendi boschivi
Il Comune di Potenza ha avviato la campagna di prevenzione degli incendi boschivi. Per i mesi di agosto e settembre (fino al giorno 18 settembre), l’unità di direzione Protezione civile e sicurezza ha organizzato squadre di volontari che nelle ore pomeridiane opereranno sul territorio comunale per avvistare i focolai sul nascere e darne notizia agli organi competenti. "Prefettura, Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato, potranno avvalersi di questo importante supporto, per la lotta agli incendi che nel nostro territorio spesso provoca danni ingenti. L’auspicio – prosegue l’assessore Donato Coviello – è che lo sforzo comune delle diverse forze impegnate possa garantire la riuscita del progetto".
Nel medesimo ambito nei giorni scorsi il Sindaco Vito Santarsiero ha emesso un’ordinanza per regolamentare la bruciatura delle stoppie indirizzata agli operatori agricoli e a tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali. Nel documento che sottolinea come "in tutto il territorio regionale e per l’anno in corso, il periodo a rischio di incendio boschivo è fissato dal 1 luglio 2005 al 15 settembre 2005" si ricorda che "nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio".
A carico dei trasgressori sono previste le sanzioni di cui all’art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005
"In tutto il territorio comunale – prosegue l’ordinanza – ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005 è consentita la bruciatura delle stoppie e degli altri residui vegetali esclusivamente dalle ore 4,00 del mattino e il totale spegnimento deve avvenire entro le ore 10,00 dello stesso giorno, nonché in condizioni atmosferiche normali e in giornate prive di vento dall’ 1 agosto 2005 in poi.
Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.
A carico dei trasgressori, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie di cui all’art. 12 della L.R. 22.2.2005 n° 13 di seguito riportate:
- da € 380,00 a € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima della data consentita;
- da € 270,00 a € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali;
- da € 160,00 a € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta;
- da € 160,00 a € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo.
- di € 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente".

