Una sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (n.4588 del 2 marzo 2006) ha stabilito che le assunzioni disposte ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco in favore dei sindacati i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per cause oggettive ed anche (alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale) per ragioni di tipo meramente soggettivo, consentendo l’assunzione di speciali categorie di lavoratori.


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