Dopo la conferenza stampa in cui il Movimento Difesa del Cittadino ha lamentato l’attivazione di servizi non richiesti da parte di Telecom e delle altre compagnie telefoniche, l’associazione ha già ottenuto un importante risultato. Ad una utente di Benevento erano stati consegnati infatti da Telecom due videotelefoni di tipo Urmet Ant dal costo totale di 299 euro, che le sarebbero stati addebitati in 24 rate mensili direttamente in bolletta. Nulla di strano – sottolinea l’associazione – se non fosse che la signora non aveva ordinato gli apparecchi, né aveva i soldi per pagarli.

MDC ha assistito la signora che ha rispedito i telefoni e diffidato Telecom a non inserire i relativi addebiti in fattura, ed ha chiesto di restituire i soldi spesi per la spedizione. Telecom Italia ha inviato a MDC una lettera in cui ha ammesso l’errore porgendo le proprie scuse e ed ha restituito alla signora le spese per la spedizione dei videotelefoni.

"L’episodio rappresenta la punta di un iceberg ben più grande sull’attivazione abusiva di servizi non richiesti, che vede la sistematica violazione da parte degli operatori di telefonia delle fondamentali regole dei contratti e della buona fede. – ha dichiarato Francesco Luongo, responsabile del Dipartimento TLC dell’Associazione – Il decreto legislativo 185 del 1998 prevede espressamente il divieti di fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione. Il consumatore non è tenuto perciò ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. Ed in ogni caso, la mancata risposta non significa consenso."

"Il consumatore – ha spiegato ancora Luongo – deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno."

Il Movimento Difesa del Cittadino ricorda ai consumatori che il fornitore che contravviene alle norme o non rimborsa le somme eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 €.
L’applicazione della sanzione agli operatori di telefonia può essere richiesta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a cui va inviato il modulo D, disponibile sul sito www.agcom.it oppure www.mdc.it..
La comunicazione può essere inoltrata via fax al n. 081.7507636 o via posta con racc. a.r. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Dipartimento Vigilanza e Controllo Centro Direzionale, Isola B5 80143 Napoli.

 

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