TRASPORTO AEREO. Disabili, Parlamento sancisce pari diritti
Il testo approvato dal Parlamento è sostenuto anche dal Consiglio e, quindi, entrerà presto in vigore. La proposta all’esame della Plenaria mira a definire una normativa comunitaria dettagliata riguardo all’assistenza, nell’ambito dei trasporti aerei, delle persone a mobilità ridotta e il finanziamento dei costi supplementari. La relazione di Robert EVANS (PSE, UK), così come delineata dal compromesso, rafforza le disposizioni previste dall’Esecutivo per assicurare in modo certo che le persone con limitata autonomia non subiscano discriminazioni di sorta. Innanzitutto, come richiesto dai deputati, è precisato che il testo normativo non si applica solo alle «persone a mobilità ridotta», bensì anche ai disabili. Un emendamento precisa che può essere considerata tale «qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o incapacità intellettiva, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona».
Più in generale, per i deputati, nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell’ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tenere conto delle esigenze delle persone disabili e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, teneer conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.
Divieto di negare l’imbarco. Il principio basilare del regolamento è che le persone disabili e le persone a mobilità ridotta dovrebbero avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non nel caso di ragioni giustificate di sicurezza previste dalla legge. Pertanto, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero «per motivi di disabilità o mobilità ridotta». Il compromesso, d’altra parte, chiarisce in quali casi è possibile derogare a tale norma al fine di evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie. Oltre che per i motivi di sicurezza, possono essere invocate le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni che rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto di disabili e di persone a mobilità ridotta. In questi casi, devono essere offerte agli interessati delle alternative accettabili. Al disabile e alla persona che lo accompagna deve inoltre essere offerto il rimborso del biglietto o la possibilità di prenotare un altro volo, come previsto da un altro regolamento comunitario.
Dovere di assistenza. Quando una persona disabile o una persona a mobilità ridotta si presenta per la partenza in un aeroporto, al gestore aeroportuale «incombe la responsabilità» di garantire assistenza, senza oneri aggiuntivi. La richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione devono però essere notificate al vettore aereo o al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo. Il compromesso prevede che il gestore aeroportuale debba fornire esso stesso tale assistenza. In alternativa, «mantenendo la propria responsabilità», è possibile subappaltare tale servizio a un terzo. Il gestore aeroportuale, inoltre, può sottoscrivere contratti di questo tipo di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, previa consultazione degli utenti aeroportuali e tenendo conto dei servizi esistenti. L’assistenza che deve essere fornita ai disabili e alle persone con mobilità ridotta riguarda l’imbarco e lo sbarco mettendo a disposizione ascensori e sedie a rotelle, l’aiuto negli spostamenti verso il banco del check in o la sala per il ritiro bagagli, o per raggiungere l’uscita d’imbarco (anche in caso di coincidenze) o verso le toilette, ma anche l’assistenza nelle operazioni di check in e di registrazione del bagaglio, o per espletare le procedure di immigrazione e doganali. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150.000 unità, il gestore dovrà fissare norme di qualità per l’assistenza e stabilire le risorse necessarie per rispettarle, in cooperazione con gli utenti aeroportuali.
Chi paga?. Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può applicare «su una base non discriminatoria» una tassa specifica ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto. Questa tassa specifica deve essere «ragionevole, commisurata ai costi, trasparente» e stabilita dal gestore aeroportuale di concerto con gli utenti dell’aeroporto, attraverso il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente o con altri enti appropriati. La tassa è ripartita fra i vettori aerei che utilizzano l’aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in questione.
Formazione. I vettori aerei e i gestori aeroportuali devono garantire che tutto il personale e il personale dei subappaltatori che lavora all’aeroporto e fornisce un’assistenza diretta alle persone disabili e ai passeggeri a mobilità ridotta «sia in grado di soddisfare le necessità» delle persone con diversi gradi di disabilità o di problemi di mobilità. Inoltre, devono fornire tirocini di parità di trattamento dei disabili e di consapevolezza della disabilità al proprio personale che lavora all’aeroporto e che è a contatto diretto con i viaggiatori e, infine, garantire che al momento dell’assunzione di nuovo personale, questo ricevano una formazione in materia di disabilità e corsi di aggiornamento periodici.
Informazione e reclami. Gli Stati membri dovranno adottare delle misure volte a informare le persone disabili e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l’organismo o gli organismi designati. Gli Stati membri, inoltre, dovranno istituire un sistema sanzionatorio in caso di violazione del regolamento. Queste sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all’interessato, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Entrata in vigore. Il regolamento sarà d’applicazione due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ad eccezione degli articoli che sanciscono il divieto di rifiutare il trasporto che si applicheranno un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.