Il turista che si veda costretto a rinunciare alla vacanza già pagata a causa di inconvenienti imputabili al tour operator ha diritto al risarcimento dei danni. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Casoria (Na) nelle sentenza n3231/2005 accogliendo la domanda di una coppia di coniugi che, a causa di uno slittamento della partenza comunicato all’ultimo momento, erano stati costretti a rinunciare ad un soggiorno già pagato in Egitto.

Il giudice campano ha infatti spiegato che il caso rientra nella disciplina relativa ai contratti di viaggio che trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con la Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonché nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ora abrogato perchè incluso nel Codice del Consumo), concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

In base a tale normativa l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto. Per tale ragione il Giudice di Pace ha stabilito che "deve ritenersi che nell’impiegata locuzione "qualunque pregiudizio" risieda il fondamento normativo dell’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore", e ciò "anche in considerazione che tale tipo di danno è già da tempo apertamente riconosciuta in ambito europeo".


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Parliamone ;-)