Seggiolini antiabbandono, ci sono le regole tecniche
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con le regole tecniche dei seggiolini e dei dispositivi antiabbandono per bambini di età inferiore ai 4 anni. Saranno obbligatori da marzo 2020
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che contiene le regole tecniche dei seggiolini (e dei dispositivi) antiabbandono per bambini di età inferiore ai 4 anni. Disposizioni che saranno obbligatorie da marzo 2020. Non serve insomma la corsa all’acquisto, come avevano già annunciato le associazioni dei consumatori.
Sulla Gazzetta Ufficiale è infatti arrivato il “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”. Il decreto entra in vigore il 7 novembre e serviranno 120 giorni per l’entrata in vigore dell’obbligo dei dispositivi antiabbandono: si arriva dunque a marzo del prossimo anno.
Dispositivi antiabbandono, le caratteristiche generali
Nel decreto ci sono le caratteristiche tecniche che i dispositivi antiabbandono dovranno avere, con la precisazione che quando un dispositivo è messo sul mercato, «il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali», redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell’Autorità di vigilanza del mercato.
Il decreto disciplina prima di tutto le caratteristiche generali. Il dispositivo antiabbandono può essere:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
- indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Come devono essere i dispositivi?
Il decreto riporta negli allegati le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali dei dispositivi. Quali sono?
Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di un segnale di allarme, deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo e dare un segnale di conferma al conducente dell’avvenuta attivazione.
Nel caso in cui il dispositivo debba dare un segnale di allarme, questo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (cioè vibrazioni o sensazioni al tatto), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo. Se alimentato a batteria, deve essere in grado di segnalare i livelli bassi di carica rimanenti
I dispositivi antiabbandono, prosegue il decreto «possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate». E in questo caso il dispositivo «deve» essere in grado di attivare il sistema di comunicazione.
Nelle caratteristiche tecnico-costruttive essenziali, il decreto stabilisce che il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori e che nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.