Sciopero nel trasporto aereo, da Confconsumatori una Guida sui diritti dei passeggeri
In vista degli scioperi di oggi nel trasporto aereo, Confconsumatori ha redatto una guida per fornire ai passeggeri alcune informazioni sui loro diritti utili da subito, anche in aeroporto
Un venerdì difficile per chi deve spostarsi in aereo. Filt-Cgil, Fit-Cisl ed Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore dei controllori di volo Enav, a cui si aggiunge lo sciopero nazionale di 24 ore di piloti e assistenti di volo Vueling – indetto da Filt-Cgil e Uiltrasporti – con presidio dalle 10 alle 14 presso l’aeroporto di Fiumicino.
“La mobilitazione di 24 ore è stata indetta dopo la protesta dello scorso 1 ottobre, in assenza di riscontri dalla compagnia spagnola, parte del Gruppo IAG che include anche British Airways e Iberia, alle nostre richieste”, scrivono i sindacati in una nota.
“A Fiumicino – si apprende dall’Ansa – sono 150 le cancellazioni complessive in partenza. […] La compagnia Ita Airways ha cancellato per tutta la giornata 190 voli, tra nazionali e internazionali, sull’intera rete”. Inoltre Ryanair – si legge sul sito della Compagnia – ha cancellato oltre 600 voli da/per l’Italia”.
L’ENAC ricorda che, durante gli scioperi, vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.
Sciopero trasporto aereo, i diritti dei passeggeri
In vista degli scioperi di oggi, Confconsumatori ha redatto una guida per fornire ai passeggeri alcune informazioni sui loro diritti utili da subito, anche in aeroporto.
A partire dall’obbligo di assistenza per tutti. La prima cosa da sapere è che le tutele sono diverse in base ai soggetti che scioperano. Tuttavia, spetta comunque a tutti i passeggeri, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo sarà cancellato, l’assistenza. L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 ed è sempre dovuto. Quindi le compagnie che non vi provvederanno violeranno la normativa e saranno passibili di sanzione da parte dell’Enac. L’associazione invita, pertanto, i passeggeri a segnalare i casi all’Enac inviando reclamo e chiedendo l’apertura di un procedimento sanzionatorio.
L’assistenza consiste in pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui sia necessario, trasferimento dall’aeroporto all’eventuale luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Confconsumatori ricorda, inoltre, che in caso di cancellazione del volo il passeggero ha poi diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
- rinvio dell’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.
L’indennizzo: solo se sciopera il personale della compagnia
Le tutele si differenziano, invece, per la compensazione pecuniaria, che spetta solo nel caso in cui a scioperare è il personale della compagnia aerea.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale, motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione, non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. Ne consegue che, in caso di cancellazione o ritardo, ai passeggeri dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta. Al contrario per i disservizi causati per lo sciopero di personale non appartenente alla compagnia aerea nessuna compensazione spetta ai passeggeri.
Risarcimenti danni supplementari
Le stesse considerazioni valgono per il risarcimento dei danni supplementari, previsto dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004. A prescindere dalla compensazione pecuniaria, se il passeggero ha subito ulteriori danni derivanti dallo sciopero, un risarcimento è dovuto solo nel caso di sciopero indetto da personale della compagnia.
Si tratta delle spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta con orario o girono ragionevole, i passeggeri per raggiungere il luogo di destinazione sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere devono essere documentate e rimborsate.
L’associazione consiglia, quindi, di inoltrare formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute. È necessario prestare la massima attenzione – avvisa Confconsumatori – perché sicuramente le compagnie cercheranno di fare confusione sul motivo del disservizio causato dallo sciopero scaricando su altri la responsabilità.