Secondary ticketing, Agcm multa TicketOne &Co. per 1.7 milioni di euro
Chiusa l’istruttoria dell’Antitrust sul bagarinaggio online, la pratica che fa lievitare alle stelle i prezzi di biglietti per concerti ed eventi in vendita sui canali web. Ad essere sanzionate sono stati cinque operatori del settore che, nel complesso, dovranno pagare 1,7 milioni di euro. Cinque i nomi coinvolti: TicketOne, ViaGogo, Ticketbis, MyWayticket e Seatwave.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha verificato la sussistenza di violazioni al Codice del Consumo, in relazione alla vendita di biglietti per i cosiddetti “Hot events” tenutisi in Italia negli ultimi anni, quali, ad esempio, i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran).
Un primo procedimento ha riguardato Ticketone SpA, soggetto che – in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani – è allo stato ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori (promoters) per conto dell’artista (cosiddetto mercato primario).
In particolare, il caso in questione è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati.
Grande soddisfazione sulla chiusura delle istruttorie è stata manifestata da Unione Nazionale Consumatori, tra le prime a puntare i riflettori sulla vicenda. “Difesi i diritti dei fan, costretti a pagare cifre spropositate per assistere ai concerti dei loro cantanti preferiti. Una nostra vittoria, che conferma la bontà della nostra tesi, ossia che Ticketone non aveva adottato misure antibagarinaggio sufficienti per contrastare l’uso di bot e per evitare ed annullare acquisti plurimi. Un’omissione che è stata giustamente considerata dall’Authority una pratica commerciale scorretta“, afferma Massimiliano Dona, presidente UNC.
“Avevamo chiesto all’Antitrust di intervenire prima dell’inizio della della prossima stagione estiva. Siamo stati accontentati. Ora si spera che i biglietti non spariscano più”, ha concluso Dona.
Nel caso degli hot events si mette chiaramente in conto che la richiesta di biglietti sia nettamente superiore all’offerta. Così come è fisiologico limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing. L’odore di bruciato nella faccenda è cominciato a salire quando in più casi è stato segnalato il rapido esaurirsi dei biglietti on line e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario. L’indagine Agcm ha accertato che parte di questo flusso di biglietti verso i canali secondari dipendeva dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti.
Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali l’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro.
Le altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet.
Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori hanno riguardato la carenza di alcune informazioni necessarie al consumatore per effettuare l’acquisto. In particolare, non venivano precisate adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario.
Per Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne Altroconsumo: “Il fenomeno è mondiale e siamo fieri che l’Antitrust italiano sia finalmente intervenuto per sanzionare un comportamento illegittimo che lucra sulle attese di migliaia di persone per ogni evento artistico di rilevanza internazionale. Come organizzazione di utenti che si batte contro tutte le pratiche commerciali scorrette ci aspettiamo che i soggetti coinvolti nella catena di distribuzione che concretizza la possibilità di fruizione di un evento artistico per migliaia di consumatori offrano finalmente concrete garanzie di trasparenza. Continueremo a monitorare e fare pressione perché tutto il settore sia sanato”.

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