Telemarketing, Garante privacy: multa di 840mila€ a Telecom
Telecom Italia dovrà pagare una sanzione da 840.000 euro per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l’autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l’avevano revocata. Lo ha stabilito il Garante per la privacy a conclusione di un complesso procedimento avviato su segnalazione di numerosi clienti che lamentavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate. All’illecito trattamento dei dati, era seguita una contestazione di sanzione amministrativa da parte del Garante alla quale la società telefonica aveva adempiuto in parte, effettuando il pagamento relativo a solo una delle violazioni contestate.
Dagli accertamenti svolti nel corso dell’istruttoria è emerso che Telecom ha violato la disciplina sulla protezione dei dati effettuando attività promozionali nei confronti di una platea amplissima di destinatari senza il loro consenso. La campagna “recupero consenso”, infatti, realizzata da Telecom nel 2015 ha comportato l’utilizzo dell’intera base dati dei clienti cosiddetti “cessati e non consensati”, pari a circa 2.000.000 di utenze telefoniche.
Una condotta contraria non solo alla normativa, ma anche alla prescrizione che il Garante aveva impartito a Telecom nel 2007, in base alla quale la società doveva adottare le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali: in particolare, per ciò che riguarda le chiamate a carattere pubblicitario, promozionale o commerciale. Un’attività che la società avrebbe potuto effettuare solo nei confronti degli utenti per i quali poteva documentare di avere già acquisito il consenso prima dell’avvio della campagna pubblicitaria.
Il Garante ha ritenuto, infine, particolarmente grave la condotta in considerazione del fatto che la società ha svolto le attività sulla base di una scelta consapevole e non per mera negligenza, avendo acquisito, nel corso degli anni, attraverso la costante interlocuzione con il Garante, tutti gli elementi interpretativi che le avrebbero dovuto consentire di assumere delle decisioni in linea con l’ordinamento vigente e con gli orientamenti dell’Autorità.
Soddisfazione per la decisione del Garante arriva dall’Unione Nazionale Consumatori che sottolinea: “Basta con le telefonate indesiderate o addirittura moleste. Speriamo che questa sanzione possa avere un potere dissuasivo rispetto ad un telemarketing ormai selvaggio che ha appena richiesto un intervento anche da parte del legislatore”.
Anche Federconsumatori accoglie con favore la sanzione comminata dal Garante a Telecom. L’associazione sottolinea come la condotta assunta dall’azienda sia “contraria non solo alla normativa, ma anche alla prescrizione con la quale, nel 2007, il Garante per la privacy aveva ordinato alla società di adottare tutte le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle chiamate effettuate a scopo pubblicitario, commerciale o promozionale”.
La notizia della sanzione amministrativa a carico di Telecom Italia arriva contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 5 del 11 gennaio 2018, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del Registro delle Opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale, e di ricerche di mercato”.
Con le nuove norme, gli operatori che svolgono attività di call center saranno obbligati a rendere identificabile la loro chiamata, sia essa diretta a linee fisse o a linee mobili.
Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per i consumatori di iscrivere al Registro delle Opposizioni non solo le numerazioni delle linee fisse, ma anche le utenze mobili, sia per quanto riguarda l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, sia per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Notizia pubblicata il 08/02/2018 ore 10.04

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