Clausole abusive, Corte di Giustizia Ue: il giudice deve escludere l’applicazione, non riformulare il contenuto
Se accerta l’esistenza di una clausola abusiva in un contratto fra un professionista e il consumatore, il giudice nazionale è tenuto unicamente a escluderne l’applicazione affinché non si producano effetti vincolanti verso il consumatore, senza essere autorizzato a rivedere il contenuto della clausola. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea secondo cui il giudice nazionale non può riformulare il contenuto di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore. Se ne accerta l’esistenza, è tenuto semplicemente a escluderne l’applicazione.
La Corte di Giustizia è stata interpellata sul caso dalle autorità spagnole: il giudice nazionale intendeva accertare, a partire da una causa fra un consumatore e una banca, se la normativa spagnola che consente ai giudici non solo di disapplicare ma anche di rivedere il contenuto delle clausole abusive sia compatibile con la direttiva europea sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993). Da rilevare inoltre che la legislazione spagnola non autorizza i giudici investiti di una domanda d’ingiunzione di pagamento a dichiarare, d’ufficio, la nullità delle clausole abusive inserite in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore.
Nella sentenza odierna, in primo luogo, la Corte dichiara che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale di un contratto stipulato con un consumatore, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari. La normativa spagnola, che non consente al giudice di esaminare d’ufficio la natura abusive delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, può compromettere dunque l’effettività della tutela che la direttiva sulle clausole abusive ha inteso dare ai consumatori. Di conseguenza, per la Corte “la normativa processuale spagnola non è conforme alla direttiva, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti avverso i consumatori, l’applicazione della tutela che la direttiva intende conferire a questi ultimi”.
La Corte ricorda inoltre che, secondo la direttiva, una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore non vincola quest’ultimo e che il contratto contenente una clausola siffatta resta vincolante per le parti secondo i medesimi termini, qualora esso possa sussistere senza la clausola abusiva. Di conseguenza, la Corte dichiara che “la direttiva osta alla normativa spagnola, laddove quest’ultima consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva, di rivedere il contenuto di tale clausola”.
Per la Corte, riconoscere al giudice questa possibilità “potrebbe eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti dei consumatori delle clausole abusive. Ne consegue che tale facoltà conferirebbe ai consumatori una tutela meno efficace di quella risultante dalla non applicazione di tali clausole. Infatti, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, i professionisti rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato dal giudice, in modo tale da garantire così i loro interessi”. Di conseguenza, conclude la Corte, “qualora accertino l’esistenza di una clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escluderne l’applicazione affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima”.

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