Altroconsumo: pay tv, online i modelli per disdette e diffide
Disdette difficili, servizi mai richiesti, richieste di pagamento poco chiare, segnale disturbato: tanti i problemi e le peripezie che possono capitare quando ci si abbona a una pay tv. Spesso quel che più diventa difficile è la risoluzione del contrasto attraverso il servizio clienti, con un proliferare di telefonate al call center che non sempre vanno a buon fine. A meno che, esasperato, il cittadino non metta mano a una lettera di diffida o di messa in mora mettendo in conoscenza l’Antitrust. E’ quanto ricorda Altroconsumo: “Il servizio clienti delle pay tv – Sky e Mediaset Premium, i colossi con più di otto milioni di abbonati – è un muro di gomma difficile da espugnare”, afferma l’associazione, che ha deciso di mettere online indicazioni e modelli di lettera da usare per far valere i propri diritti in caso di disservizi.
Se l’abbonamento è stato fatto a distanza, al telefono oppure online, si hanno 10 giorni di tempo per cambiare idea. Per la disdetta prima della scadenza del contratto, bisogna pagare le spese vive sostenute dall’operatore per la disattivazione del servizio (qualche decina di euro). Attenzione: non possono essere applicate penali per il recesso anticipato. Se non si dà la disdetta nei tempi e nei modi previsti dal contratto, con raccomandata a/r, l’abbonamento si rinnova in automatico. Spiega Altroconsumo che “per legge, però, il preavviso richiesto non può superare i 30 giorni e la disdetta deve essere senza spese. Se, invece, vuoi recedere in anticipo rispetto alla scadenza puoi farlo pagando le spese vive per la disattivazione del servizio. Non possono essere applicate penali per il recesso anticipato”.
Altro capitolo: richieste di pagamento per un abbonamento disattivato. In questo caso, bisogna scrivere una lettera di diffida per far cessare le illecite richieste di pagamento, da inviare con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (la Pec). In questo modo si ha anche una prova da usare nel caso in cui l’operatore non demorda e si debba ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge. Se si paga l’abbonamento ma non si riescono a vedere alcuni canali o il servizio non è attivo, si può chiedere di agire per risolvere il problema, ad esempio inviando una lettera di messa in mora con un termine, non inferiore a 15 giorni, per l’adempimento.
In caso di controversia, prima del giudice civile è obbligatoria la conciliazione. Spiega Altroconsumo: “Se hai scritto per far valere i tuoi diritti ma tutto tace, devi ricorrere alla conciliazione attraverso il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) competente della tua regione che deve cercare di far raggiungere alle parti un accordo. Un passaggio obbligatorio, anche per chi vuole andare subito davanti al giudice. Infatti, solo dopo il tentativo del Co.Re.Com. è possibile portare la lite davanti al giudice civile dove si può chiedere anche il risarcimento del danno”.