Anatocismo, Boccadutri: “Emendamento fa chiarezza, confronto con i consumatori”
Anatocismo: continua il dibattito lanciato nei giorni scorsi da Help Consumatori dopo l’emendamento, presentato dall’On. Sergio Boccadutri al decreto banche, che dovrebbe mettere la parola fine all’anatocismo. A intervenire è oggi proprio Boccadutri, autore dell’emendamento tanto discusso, intervistato dal nostro Direttore.
On. Boccadutri, perché ha deciso di farsi carico di questo emendamento che ha suscitato tante polemiche nel mondo consumeristico? Perché ha deciso di metterci la faccia su una questione tanto controversa?
Perché esisteva indubbiamente un problema! Perché negli ultimi due anni i Tribunali hanno sentenziato in modo differente su casi molto simili, a danno della certezza del diritto, un pilastro fondamentale per ogni sistema democratico in cui si vuole realmente tutelare al contempo i consumatori, le imprese e il sistema creditizio. Ed è proprio per questo che – come dice lei – ho deciso di metterci la faccia, perché la politica dello struzzo, quella del “meglio nulla che poco” non è una politica al servizio dei cittadini.
Era necessario insomma sbloccare una situazione di incertezza sull’utilizzo del principale e più elastico strumento di credito delle Pmi: lo scoperto di conto corrente.
Ed è ciò che è stato fatto. Poi come al solito tutto è perfettibile e – per dirla con Tito Livio – non esiste purtroppo una legge che si adatti perfettamente alle esigenze di tutti. Ma rivendico con forza l’aver portato un indubbio miglioramento nel quadro normativo a tutela sopratutto di imprese e consumatori, che non dovranno più ricorrere al tribunale per tutelare i propri interessi, risparmiando sui costi correlati e tra l’altro senza la certezza di ottenere un risultato positivo.
Vado fiero di aver tenuto questo comportamento, che mi espone a facili ma ingiuste critiche, già in altre occasioni, ad esempio per il tema dell’obbligatorietà del Pos senza sanzione: un mio emendamento alla stabilità ha finalmente chiarito il contesto normativo.
Non era meglio che fosse il MEF ad esporsi direttamente? Ha dato parere favorevole, ma non si sa nulla della famosa delibera CICR attesa da molti mesi…
La bozza della delibera da emanare ai sensi dell’articolo 120 del TUB è consultabile da tempo sul sito della Banca d’Italia. Evidentemente il Governo ha valutato che non fosse risolutiva e ha quindi dato il suo parere favorevole all’emendamento. Non tutti i casi esigono una soluzione in norma primaria, ma questa volta era da preferire, proprio a maggiore tutela dei diritti di consumatori e imprese. Mi stupisce che ciò non sia stato univocamente apprezzato. Come si fa a non apprezzare una norma che in maniera chiara definisce finalmente che il calcolo degli interessi deve avvenire annualmente e non più trimestralmente? Come si fa a definire a discapito dei consumatori una norma che consente al cliente di godere del credito bancario per oltre un anno senza supportare alcun costo immediato? Alcuni hanno detto che è ben poca cosa, ma sono gli stessi che non avrebbero mai immaginato che ciò potesse essere scolpito in una norma primaria. Questo rende finalmente chiaro, certo e trasparente l’ammontare degli interessi debitori che il cliente dovrà pagare sul capitale utilizzato. Di qui non si scappa. E l’effetto positivo a tutela del consumatore è indubbio.
Quali sono le sue valutazioni e le sue risposte alle obiezioni dei consumatori, secondo cui sostanzialmente non è giusto pagare interessi sugli interessi?
Credo che l’obiettivo delle associazioni dei consumatori sia quello di combattere pratiche scorrette volte ad attribuire un ingiusto vantaggio alla banche. E l’emendamento sancisce definitivamente in materia bancaria l’ambito di operatività dell’anatocismo di cui all’articolo 1283 del codice civile. La norma è tesa proprio a regolare questo rapporto evitando che le banche possano approfittare del proprio peso contrattuale. Non possiamo tuttavia far finta che il denaro, e il suo impiego, non abbiano alcun valore per il creditore (chiunque esso sia). E dunque, quale poteva essere la proposta alternativa che potesse contemperare le giuste esigenze di entrambe le parti, senza che potesse essere messo in discussione il principale strumento di credito cui ricorrono le imprese? C’è addirittura chi ha proposto, facendo ricorso a molta fantasia, alla possibilità di aprire un conto infruttifero cui fare affluire gli interessi (e quindi un conto in negativo), dimenticando però gli oneri, anche solo amministrativi, e le conseguenze ancora più macchinose per il pagamento degli interessi in caso di difficoltà; una macchinosità che avrebbe esposto il cliente a maggiori rischi e oneri. Rivendico che il mio emendamento, invece, individua un perfetto punto di equilibrio in tal senso.
Nel rapporto con la banca certamente il cliente è in una posizione più debole. Quindi la clausola dell’autorizzazione preventiva della clausola sugli interessi che si sommano al capitale difficilmente sarà revocata, per possibili conseguenze su scoperti, fidi, mutui, etc.
Intanto va precisato che questa ipotesi è solo eventuale. La norma prevede l’esigibilità differita nel tempo degli interessi debitori – dopo 60 giorni dalla loro maturazione – consentendo al cliente di godere del credito bancario per oltre un anno senza supportare alcun costo immediato. Solo dopo quel termine scatterebbe, se autorizzata, questa previsione, sempre revocabile. Ho letto che questa autorizzazione danneggerebbe gli incapienti, i quali non potrebbero che accettare l’addebito in sorte capitale degli interessi. Intanto va fatta una chiara distinzione: la clientela privata difficilmente, e solo a determinate garanzie, ha una operatività oltre la provvista in conto corrente (senza provvista il bonifico anche se ricorrente, non viene eseguito), mentre proprio l’impresa in difficoltà può trovare maggiormente conveniente l’addebito in sorte capitale piuttosto che l’interruzione dell’operatività. Si evita il congelamento del credito, magari ancora disponibile, e la richiesta immediata di rientro del debito maturato, cosa che può esporlo indubbiamente all’azione di altri creditori, ad esempio fornitori o dipendenti. Vorrei qui segnalare che la delibera Cicr prevedeva uno strumento ben più pericoloso per il pagamento degli interessi debitori – questo si a favore delle banche – e segnatamente la possibilità che con il contratto di finanziamento il bonifico del terzo a favore del cliente potesse essere trattenuto dalla banca ed imputato all’estinzione del debito da interessi. In questo modo si sarebbe sottratta all’imprenditore la sua libertà più importante, ovvero la sua autonomia finanziaria. Una simile previsione avrebbe privato l’imprenditore della possibilità di utilizzare un bonifico in entrata per chiudere ad esempio un contenzioso di lavoro, ovvero pagare un fornitore che minaccia una procedura esecutiva.
Si può fare qualcosa ancora per migliorare le condizioni di chi è esposto al pagamento degli interessi di mora?
Intanto va ribadito che l’emendamento rende la questione più trasparente rispetto anche alla delibera del Cicr, dove comunque gli interessi di mora non erano messi in discussione. A seguito dell’entrata in vigore della nuova norma gli interessi di mora dovranno essere corrisposti solo nel caso di mancato pagamento oltre il quattordicesimo mese (1 anno + 60 giorni). Ed ove il cliente continui a non pagare, in ogni caso i successivi interessi di mora dovranno essere calcolati solo sull’importo originario.
Ciò, in verità, lungi dal costituire una rendita di posizione degli istituti bancari, consente da un lato ai medesimi di essere più elastici nell’erogazione del credito e nelle relative richieste di rientro dei debiti accumulati dai clienti con maggiori difficoltà, e contestualmente sull’altro fronte si consente al cliente di non vedersi esercitata immediatamente nei suoi confronti la domanda giudiziale ex art. 1283 codice civile. Circostanza che renderebbe inevitabile, per le banche, un’azione di recupero nei confronti del debitore, onde non accumulare impieghi di danaro non profittevoli, con conseguenze ancora peggiori per l’impresa. Al contrario, la norma in quesitone consente di concedere più spazio per il rientro del credito e scadenza meno stringenti. Con evidente beneficio per ambo le parti.
Lei è disponibile ad aprire un contatto permanente con le associazioni consumatori sui temi importanti e complessi del rapporto con banca e finanza?
Credo molto nell’attività delle Associazioni dei Consumatori e del loro ruolo a tutela dei soggetti che spesso si trovano in condizioni di debolezza nel mercato. Ed è per questo che la mia disponibilità al confronto e al dialogo, che già credo di dimostrare quotidianamente, è totale. Anche sull’emendamento in questione tra l’altro ho chiesto in via preliminare il parere ad alcune associazioni, alcune hanno risposto altre no.
Poiché tutto è migliorabile, tuttavia, proprio per questo sono disposto al confronto già in occasione della nuova delibera del Cicr per rafforzare gli elementi di tutela di imprese e cittadini che sono contenuti in nuce nell’emendamento, affinché, ad esempio, l’autorizzazione preventiva all’addebito degli interessi in conto capitale non diventi una semplice clausola predisposta unilateralmente dall’istituto finanziario, ma sia oggetto di un atto separato.