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Diritti dei passeggeri aerei, Corte Ue: carta d’imbarco può provare la prenotazione confermata sul volo
Nuova pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue sui diritti dei passeggeri aerei e sul diritto alla compensazione: la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo
La Corte di giustizia dell’Ue torna a pronunciarsi sui diritti dei passeggeri aerei e in particolare sul diritto alla compensazione. E spiega che la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo; il pagamento del prezzo di un viaggio «tutto compreso», incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo.
La causa, che viene presentata con un nome fittizio, fa riferimento al caso sollevato da due passeggeri che hanno fatto un viaggio tutto compreso, che includeva il volo da Tenerife a Varsavia, e che ha avuto un ritardo all’arrivo di oltre 22 ore. Il vettore aereo che propone voli charter, in quel caso, aveva concluso un contratto con un operatore turistico per il quale il vettore garantiva, a date specifiche, voli per i quali l’operatore turistico, dopo aver pagato i voli, vendeva i biglietti ai passeggeri aerei. Il contratto relativo al viaggio «tutto compreso» è stato concluso tra una società terza a nome dei passeggeri e l’operatore turistico.
Con un ritardo di quella portata, i passeggeri hanno reclamato al vettore aereo la compensazione in forza del diritto dell’Unione.
Il vettore ha però rifiutato perché i passeggeri, questa l’argomentazione addotta, non sarebbero stati in possesso di una prenotazione confermata e pagata per tale volo e le copie delle carte d’imbarco non sarebbero state sufficienti sotto questo aspetto. Secondo il vettore, il viaggio «tutto compreso» di tali passeggeri sarebbe stato pagato da una società terza a condizioni preferenziali. Di conseguenza, essi avrebbero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, il che escluderebbe il diritto alla compensazione.
Il giudice polacco, adito da tali passeggeri, si è rivolto alla Corte di giustizia per sapere se, contrariamente alla posizione del vettore aereo, essi debbano ottenere una compensazione sulla base del diritto dell’Unione.
C’è diritto alla compensazione
La Corte di giustizia ha risposto in senso affermativo.
Per la Corte, dunque, “la carta d’imbarco può costituire un altro titolo attestante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico per il volo di cui trattasi. Quindi, fatta eccezione per situazioni straordinarie, i passeggeri che si sono presentati all’accettazione e che hanno effettuato il volo di cui trattasi, muniti della relativa carta d’imbarco, devono essere considerati titolari di una prenotazione confermata su tale volo”.
Per la Corte, inoltre, i passeggeri non hanno viaggiato a titolo gratuito o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, perché questa situazione “si produrrebbe solo se fosse il vettore aereo stesso ad autorizzare loro tale possibilità. Pertanto, il fatto che un terzo abbia pagato il prezzo del viaggio «tutto compreso» all’operatore e quest’ultimo, a sua volta, abbia pagato il prezzo del volo al vettore aereo conformemente alle condizioni di mercato, non osta a che i passeggeri fruiscano del diritto alla compensazione”.
La Corte indica anche che “spetta al vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o ad una tariffa ridotta”.


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