Imbarco negato, CGUE precisa condizioni per risarcimento
La compagnia aerea deve risarcire i passeggeri in caso di imbarco negato causato dalla riorganizzazione del volo in seguito ad uno sciopero all’aeroporto avvenuto 2 giorni prima. I passeggeri devono essere risarciti anche nel caso in cui il negato imbarco sia dovuto a ritardi imputabili al volo precedente, in caso di voli che comprendono più tratte. E’ quanto sostiene la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in due sentenze emesse oggi nell’ambito di due diversi casi.
Il primo riguarda un passeggero della Finnair, cui è stato negato l’imbarco sul volo Barcellona-Helsinki delle 11.40 del 30 luglio 2006, a seguito della riorganizzazione dei voli stabilita dalla compagnia aerea dopo lo sciopero del personale dell’aeroporto di Barcellona. Lo sciopero era avvenuto due giorni prima e il passeggero in questione ha ritenuto che il suo negato imbarco non avesse un motivo valido. Si è rivolto così ai giudici chiedendo il rimborso previsto dal regolamento comunitario di 400 euro (per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km).
La Corte ha affermato che la sopravvenienza di circostanze eccezionali, quali uno sciopero, che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriori non giustifica un negato imbarco né esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri ai quali è stato negato l’imbarco su uno dei voli effettuati posteriormente. Quindi la compagnia è tenuta a risarcire il passeggero e può, in un secondo momento, rifarsi su terzi che hanno causato il negato imbarco.
Il secondo caso riguarda una coppia di passeggeri spagnoli che ha acquistato dalla compagnia aerea Iberia un biglietto aereo per il tragitto La Coruña–Santo Domingo, comprendente 2 voli: il volo La Coruña – Madrid e il volo Madrid – Santo Domingo. Essi hanno registrato i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale al banco di registrazione dell’Iberia dell’aeroporto di La Coruña dove hanno ricevuto le carte di imbarco corrispondenti ai due voli uno di seguito all’altro.
Ma il primo volo ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti. E qui l’assurdo: Iberia ha ritenuto che a causa del ritardo i due passeggeri avrebbero perso la coincidenza a Madrid, ed ha annullato le loro carte di imbarco per il secondo volo. Ma, coincidenaza delle coincidenze, il ritardo non ha fermato i due passeggeri che, arrivato all’aeroporto di Madrid, si sono presentati alla porta d’imbarco mentre la compagnia effettuava l’ultima chiamata. Avrebbero quindi fatto in tempo a salire sul volo, ma il personale dell’Iberia ha loro impedito l’imbarco per il motivo che le loro carte di imbarco erano state annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri.
I nostri amici hanno dovuto attendere il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo. Considerando che la compagnia Iberia avesse loro negato l’imbarco senza valida ragione, si sono rivolti al giudice chiedendo il rimborso di 600 euro a testa, come prevista dal regolamento per i voli extracomunitari superiori a 3.500 chilometri. Anche in questo caso, la Corte di Giustizia UE ha dato ragione ai passeggeri.
Per entrambi i casi la Corte ha precisato che la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario, infatti, non riguarda soltanto l’overbooking, ma anche le situazioni di disagio legate ad altre cause, soprattutto se operative.