I contratti di lavoro “a intermittenza”, ossia quelli riservati ai lavoratori con un’età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45, sono legittimi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea prendendo in esame il caso di un giovane che nel 2010 veniva assunto nella filiale della nota casa di moda Abercrombie & Fitch con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, convertito a tempo indeterminato in data 1° gennaio 2012. Al compimento del 25esimo anno, il ragazzo però è stato licenziato.

La Corte di Appello di Milano riteneva il licenziamento discriminatorio e condannava la società a riammettere il giovane nel posto di lavoro.

La Abercrombie ha dunque ricorso in Cassazione la quale ha deciso di sollevare davanti alla CGUE una questione pregiudiziale, chiedendo se sia compatibile con il diritto dell’Unione la normativa italiana (D.lgs. 276/2003) secondo cui il contratto di lavoro intermittente può riguardare soltanto lavoratori di età inferiore a 25 anni o superiore a 45.

Con la sentenza odierna, la Corte europea dichiara che tale normativa non contrasta con il diritto dell’Unione, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali e con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Infatti, la previsione, per il datore di lavoro, della facoltà di concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e di licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per conseguire tale finalità.

Come sottolinea la Corte, infatti, le norme che prevedono la licenziabilità del lavoratore intermittente al compimento del venticinquesimo anno di età introducono certamente una differenza di trattamento dei lavoratori fondata sull’età. Tuttavia, tale differenza di trattamento è giustificata dalla finalità di favorire l’occupazione giovanile. Infatti, i giovani sotto i venticinque anni sono normalmente penalizzati sul mercato del lavoro dall’assenza di esperienza professionale. Per controbilanciare tale situazione, il contratto intermittente riservato agli infraventicinquenni consente agli stessi non tanto di ottenere un lavoro stabile quanto piuttosto di avere una prima esperienza lavorativa funzionale al successivo accesso al mercato del lavoro.

Peraltro, ai lavoratori intermittenti, nei periodi di lavoro, è garantito un trattamento complessivamente non meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore stabile con mansioni equivalenti.

La Corte rileva, quindi, che, nella misura in cui il limite di venticinque anni di età sia da considerarsi uno strumento appropriato e necessario a raggiungere i richiamati obiettivi di politica occupazionale, esso deve considerarsi legittimo nel quadro nell’ordinamento dell’Unione.


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