
Pandemia e pacchetti turistici, quali i diritti dei viaggiatori sulla riduzione del prezzo? (fonte foto pixabay)
Pandemia e pacchetti turistici, quali i diritti dei viaggiatori sulla riduzione del prezzo?
L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue si è pronunciata su due casi relativi ai pacchetti turistici e all’impatto della pandemia sul turismo
L’impatto della pandemia sul settore turistico è stato grande. E con le misure di emergenza e le limitazioni agli spostamenti, numerosi sono stati i problemi per i viaggiatori alle prese con pacchetti turistici andati a monte o con buoni invece di rimborsi. Cosa dice la giurisprudenza europea? Oggi l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue si è pronunciata su due casi relativi ai contratti di pacchetto turistico, proponendo dunque una soluzione giuridica alla Corte (che adesso inizia a deliberare). E qual è l’interpretazione dell’avvocato sul turismo in tempo di pandemia?
«Qualora gli operatori turistici non siano in grado di onorare i termini di un contratto di pacchetto turistico, la pandemia non li esenta dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo e, in caso di risoluzione, di effettuare un rimborso in denaro, salvo che si dimostri l’esistenza di difficoltà eccezionali. L’impatto straordinario della Covid-19 sul settore turistico può giustificare una deroga eccezionale e temporanea all’obbligo dell’organizzatore, in caso di cancellazione del pacchetto turistico, di rimborsare al consumatore tutti i pagamenti effettuati entro un periodo di 14 giorni; tuttavia, la riduzione del prezzo per difetto di conformità del pacchetto turistico deve essere adeguata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie».

Pacchetti turistici e riduzione del prezzo
La prima causa riguarda i contratti di pacchetto turistico (disciplinati dalla direttiva 2015/2302) e i diritti dei viaggiatori.
Il caso: i viaggiatori avevano prenotato una vacanza di 14 giorni dalla Germania alle isole Canarie, dal 13 al 27 marzo 2020. A causa della pandemia, il viaggio è terminato dopo sette giorni. Al ritorno in Germania, i ricorrenti hanno chiesto una riduzione proporzionale del prezzo del viaggio per sette giorni, nella misura del 70%. La Corte di Giustizia Ue deve chiarire se il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità con il contratto di pacchetto turistico qualora esso sia dovuto a restrizioni adottate al fine di impedire la diffusione di una malattia infettiva a livello mondiale.
Nelle sue conclusioni, presentate oggi, l’avvocato generale Laila Medina ritiene che «l’organizzatore non è esentato dal suo obbligo di concedere un’adeguata riduzione del prezzo del pacchetto – si legge in una nota stampa – A suo avviso, l’importo della riduzione di prezzo cui un viaggiatore ha diritto deve essere adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, valutazione che è rimessa al giudice nazionale».
Per l’avvocato, le restrizioni imposte nel marzo 2020 vanno considerate come una situazione di forza maggiore e hanno dato vita a una situazione che sfugge al controllo dell’organizzatore.
Allo stesso tempo, «circostanze inevitabili e straordinarie non esentano l’organizzatore dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo. Il fatto che tale situazione sia stata determinata da misure restrittive adottate in risposta alla pandemia, analoghe alle misure imposte nel luogo di residenza del viaggiatore, non incide sul diritto a una riduzione del prezzo».
A determinare l’importo della riduzione “adeguata” deve essere il giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto – compresa la possibilità per l’organizzatore di recuperare più in alto nella catena commerciali o dallo Stato le somme versate al viaggiatore e i problemi di liquidità degli organizzatori di viaggi. Allo stesso tempo, la somma dovrebbe essere versata senza indebito ritardo.
Pacchetti turistici e deroghe sui contratti
La seconda causa riguarda la legittimità di misure nazionali che prevedono deroghe temporanee alla normativa sulla tutela dei consumatori in materia di contratti di pacchetto turistico. A ricorrere sono associazioni francesi di tutela dei consumatori (Que choisir e CLCV) che hanno contestato un’ordinanza (n. 2020-315 del 25 marzo 2020) che disciplina le condizioni di risoluzione di contratti di soggiorni in caso di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore.
L’ordinanza aveva permesso agli organizzatori di viaggi di emettere un buono anziché procedere al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai viaggiatori, discostandosi in tal modo dai requisiti della direttiva 2015/2302. Il Consiglio di Stato francese precisa che l’atto adottato mirava a tutelare la liquidità e la solvibilità dei prestatori di servizi. All’epoca, oltre 7 000 operatori turistici registrati in Francia si trovavano in grave difficoltà. In tali circostanze, il rimborso immediato di tutte le prestazioni disdette era tale da mettere a rischio tali operatori e, di conseguenza, la possibilità di rimborsare i clienti dei pagamenti effettuati.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Medina evidenzia che il «rimborso» dei pagamenti non può essere inteso nel senso che permette all’organizzatore di optare per una forma di pagamento differito, quale un buono. Il buono va escluso ma questo non osta a che il viaggiatore opti per ricevere siffatto buono dopo il verificarsi del fatto generatore del diritto al rimborso.
L’avvocato generale ritiene che «la pandemia e l’impatto straordinario da essa prodotto sul settore turistico possano giustificare una deroga normativa temporanea all’obbligo, per l’organizzatore, di rimborsare al viaggiatore tutti i pagamenti effettuati entro un periodo di 14 giorni dalla risoluzione del contratto – spiega una nota – Siffatta deroga è giustificata soltanto per il periodo necessario allo Stato membro per porre rimedio alle difficoltà insormontabili che gli hanno impedito di applicare la disposizione nazionale di recepimento di siffatto obbligo, nel rispetto del principio di proporzionalità».
È lo Stato che invoca la forza maggiore che deve dimostrare la necessità di una deroga al diritto Ue. Secondo l’avvocato, dunque, l’ordinanza adottata dal governo francese «sembra eccedere quanto necessario e proporzionato per far fronte alle difficoltà incontrate dagli operatori turistici, in particolare tenuto conto dell’effetto retroattivo della misura controversa, della durata della sospensione del diritto al rimborso e dell’assenza di qualsivoglia vantaggio offerto al viaggiatore come contropartita dell’incidenza sui suoi diritti derivanti dal contratto di pacchetto turistico».

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