pneumatici

Con l’introduzione del reato ambientale, approvato dal Parlamento l’estate scorsa, si allarga la cerchia di persone che, per legge, possono essere ritenute responsabili per la gestione dei rifiuti. Ad esempio, rispetto ai pneumatici fuori uso, la responsabilità non si riferisce più solo al gommista che ha materialmente prodotto il rifiuto, ma anche a colui il quale, questo rifiuto, è “giuridicamente riferibile”. Ovvero, in questo caso, può diventare corresponsabile anche l’automobilista che ha sostituito il pneumatico. Che fare dunque per evitare problemi?pneumaticiEcopneus consiglia di adottare maggiori cautele nel cambio dei pneumatici, per non incorrere in situazioni critiche:

  1. effettuare la sostituzione dei pneumatici presso un “gommista” o officina debitamente autorizzata, facendosi rilasciare (e conservandolo) all’atto della sostituzione un documento fiscale per la vendita dei pneumatici di nuovo acquisto e per gli eventuali servizi annessi (fattura o ricevuta), da cui risulti visibile l’avvenuto pagamento del contributo ambientale previsto dalla legge per la corretta gestione del pneumatico-rifiuto.
  2. lasciare i pneumatici sostituiti e che non si intendono più utilizzare, solamente al “gommista” o officina presso i quali è stato effettuato il cambio dei pneumatici, accertandosi che essi operino nel rispetto degli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011. Il “gommista” o l’officina hanno l’obbligo di prendere in carico gratuitamente il pneumatico sostituito e di gestirlo correttamente. Al contrario, la presa in carico e gestione di pneumatici-rifiuto dallo stesso conduttore del veicolo comporta oneri e responsabilità di legge, anche sanzionabili.

Nel caso di acquisto di pneumatici da parte del consumatore finale presso un centro commerciale o via internet (B2C), il contributo ambientale deve essere pagato all’atto dell’acquisto e deve risultare visibile nel relativo documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta/scontrino fiscale). In questo caso, nel momento della successiva sostituzione del pneumatico, non si devono pagare ulteriori contributi ambientali di sorta per la corretta gestione del pneumatico. Il relativo documento fiscale del “gommista” o dell’officina, presso i quali è stato effettuato il cambio pneumatici, deve riportare solo i servizi ottenuti (sostituzione, equilibratura, verifica convergenza, ecc.). Anche in questo caso vale il precedente punto 2).
La normativa dei rifiuti non è ovviamente applicabile ai pneumatici che il conducente del veicolo intende ancora utilizzare come tali (esempio: pneumatici staccati durante i cambi stagionali).
Ecopneus ricorda che è principalmente dalle vendite irregolari di pneumatici che si generano quei flussi di PFU eccedenti i target di raccolta dei soggetti autorizzati alla loro gestione, creando forti criticità per il sistema, oltre che un marcato danno per l’erario.


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