La Cassazione ha chiarito con una sentenza, attesa e importantissima, che gli acquisti di prodotti finanziari effettuati a casa propria o presso l’ufficio di un promotore sono da considerarsi nulli se nel contratto non è stata indicata la facoltà di recedere entro sette giorni. La pronuncia interessa tutti i risparmiatori che hanno acquistato prodotti finanziari finiti in default non presso una filiale dell’istituto di credito ma a domicilio o nell’ufficio del promotore finanziario.
Per prodotti finanziari si intendono azioni, obbligazioni o bond, quali ad es. Parmalat, Cirio, Cerruti, Finmek, o Lehman Brothers. Ma la norma, come è stato affermato dalla giurisprudenza, è invocabile anche in ipotesi di operazioni finanziarie più complesse, quali il “4 you”, il “MY Way”, nella sottoscrizione delle quali sono incappati tanti, troppi consumatori.
“I tempi però sono stretti – avverte Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma – da anni diverse società di gestione hanno inviato promotori finanziari a vendere titoli trasformatisi in carta straccia e in molti casi siamo ormai in prossimità della scadenza del termine decennale. Rimangono pochi titoli (tra i quali i Lehman Brothers) per i quali, dopo la sentenza delle Sezioni Unite, vi è la certezza di recuperare il denaro investito se l’acquisto è stato fatto a casa propria o presso l’ufficio di un promotore”.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Scrive per noi

Redazione
Redazione
Help consumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d'informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull'associazionismo che li tutela

Parliamone ;-)