
Prodotti finanziari a domicilio, Cassazione: nulli senza clausola recesso
La Cassazione ha chiarito con una sentenza, attesa e importantissima, che gli acquisti di prodotti finanziari effettuati a casa propria o presso l’ufficio di un promotore sono da considerarsi nulli se nel contratto non è stata indicata la facoltà di recedere entro sette giorni. La pronuncia interessa tutti i risparmiatori che hanno acquistato prodotti finanziari finiti in default non presso una filiale dell’istituto di credito ma a domicilio o nell’ufficio del promotore finanziario.
Per prodotti finanziari si intendono azioni, obbligazioni o bond, quali ad es. Parmalat, Cirio, Cerruti, Finmek, o Lehman Brothers. Ma la norma, come è stato affermato dalla giurisprudenza, è invocabile anche in ipotesi di operazioni finanziarie più complesse, quali il “4 you”, il “MY Way”, nella sottoscrizione delle quali sono incappati tanti, troppi consumatori.
“I tempi però sono stretti – avverte Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma – da anni diverse società di gestione hanno inviato promotori finanziari a vendere titoli trasformatisi in carta straccia e in molti casi siamo ormai in prossimità della scadenza del termine decennale. Rimangono pochi titoli (tra i quali i Lehman Brothers) per i quali, dopo la sentenza delle Sezioni Unite, vi è la certezza di recuperare il denaro investito se l’acquisto è stato fatto a casa propria o presso l’ufficio di un promotore”.

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