
Truffa online, Confconsumatori: banca dovrà rimborsare consumatore di 4 mila euro
La banca dovrà rimborsare il consumatore vittima di una truffa online che s’era visto sottrarre dal proprio conto corrente oltre 4 mila euro per un bonifico mai fatto. La segnalazione arriva da Confconsumatori: la Banca Popolare di Fondi dovrà risarcire il denaro sottratto a un correntista vittima di una frode informatica che segnalava un bonifico mai fatto verso l’estero. Lo ha deciso il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), organismo indipendente che si occupa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.
Controllando attraverso Internet Banking il proprio conto, il consumatore si era infatti accorto di un ammanco di ben 4.072 euro, una somma che risultava essere oggetto di un bonifico bancario estero indirizzato in Portogallo ma mai effettuato. Aveva dunque informato l’istituto bancario e aveva presentato denuncia per truffa presso il locale Commissariato della Polizia di Stato. Ma davanti al diniego della Banca di restituire la somma oggetto della truffa, l’utente si è rivolto a Confconsumatori, sede di Minturno, per vedere garantiti i propri diritti.
E l’Arbitro Bancario Finanziario, sulla scorta del ricorso presentato dall’avvocato Barbara Romano, legale dell’associazione, rilevava che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata”. L’ABF ha dunque riconosciuto la responsabilità della banca verso il cliente per i danni della truffa online, con la condanna al riaccredito sul conto corrente dell’importo complessivo oggetto dell’operazione fraudolenta.
Come sottolineano l’avvocato Romano e l’avvocato Franco Conte, Presidente Provinciale di Confconsumatori Latina, è importante far conoscere ai consumatori i propri diritti anche nel campo bancario-finanziario, perché la legge “impone alle banche o alle società emittenti oneri probatori gravosi, cioè sono le banche a dover sopportare i danni conseguenti alle truffe informatiche e non, come troppo spesso accade, i consumatori”.

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