Il consumatore ha diritto al rimborso del viaggio “tutto compreso” anche se il tour operator fallisce per condotta fraudolenta. Lo precisa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza pubblicata oggi.
La Corte spiega che la direttiva europea sui viaggi “tutto compreso” obbliga l’organizzatore del viaggio a disporre garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore e si applica a prescindere dalle cause dell’insolvenza. La sentenza odierna interviene in una controversia tra un cittadino tedesco e la compagnia assicurativa con cui il cliente aveva stipulato un’assicurazione per il viaggio contro l’insolvenza del tour operator.
La compagnia assicurativa si è però rifiutata di rimborsare il prezzo del viaggio pagato dal consumatore, poiché l’organizzatore del viaggio è divenuto insolvente dopo che ha distratto le somme incassate dai viaggiatori. 
La Corte ha quindi chiarito che la direttiva comunitaria è volta a tutelare il consumatore contro le conseguenze dell’insolvenza, indipendentemente dalle sue cause. Pertanto, il fatto che l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore.


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