Euribor manipolato, Confconsumatori: “Possibili rimborsi, la partita non è chiusa”
Per effetto di un’ordinanza della Cassazione, chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor manipolato tra 2005 e 2008 può avere diritto a un rimborso
Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 può avere diritto a un rimborso.
Il presidente nazionale di Confconsumatori Marco Festelli, consiglia per il momento, ai cittadini interessati, di «interrompere la prescrizione e attendere che si consolidi una giurisprudenza anche circa la quantificazione del danno. La sentenza appartiene a una sezione semplice della Cassazione, quindi non è vincolante per i giudici di merito».
Le novità sull’Euribor manipolato
Come ricorda Confconsumatori, l’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. È un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.
Il tasso di interesse determinato dall’Euribor applicato sui mutui a tasso variabile fra il 2005 e il 2008 è stato manipolato da un cartello di quattro banche estere e una recente ordinanza della Cassazione ha dichiarato nullo il tasso di interesse determinato in base all’Euribor manipolato. Così chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, spiega Confconsumatori, può avere diritto a un rimborso.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha infatti sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato».
In forza di questo principio, spiega Confconsumatori, i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono avere diritto a un rimborso. Il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e con molta probabilità anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate nel periodo in oggetto).
Come si calcola il rimborso?
Il risparmiatore ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e il tasso dei bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.
Ma attenzione alla prescrizione. Questa è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato –ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.
Nel frattempo si è attivata anche Confconsumatori con le sue sedi territoriali (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) che sono a disposizione per informazioni e assistenza, nonché a interrompere la prescrizione. È possibile anche rivolgersi allo sportello online di Confconsumatori (https://confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/) svolgendo così tutta l’attività a distanza.