Diritto d'autore, Garante Privacy e Creative Commons firmano un accordo

Diritto d'autore, Garante Privacy e Creative Commons firmano un accordo

Se qualcuno carica illegalmente un film su una piattaforma online, come YouTube, il titolare del diritto d’autore può chiedere a YouTube solo l’indirizzo postale di chi ha fatto il caricamento. Non l’indirizzo email o IP nè il numero telefonico.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul diritto d’autore, e sull’interpretazione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48), interpretando in questo senso la nozione di “indirizzo” presente nella normativa.

Cgue: va dato solo l’indirizzo postale

Nella sentenza Constantin Film Verleih, pronunciata oggi, la Corte ha dichiarato che, nell’ambito del caricamento di un film su una piattaforma di video online senza il consenso del titolare dei diritti d’autore, la direttiva 2004/48 «non obbliga le autorità giudiziarie a ordinare al gestore della piattaforma di video di fornire l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo IP o il numero di telefono dell’utente che ha caricato il film controverso. La direttiva, la quale prevede che sia fornito l’«indirizzo» delle persone che hanno violato un diritto di proprietà intellettuale, si riferisce unicamente all’indirizzo postale».

 

youtube pc

 

Il caso: Parker e Scary Movie 5 su YouTube

Il caso scaturisce dal caricamento, nel 2013 e nel 2014, dei film Parker e Scary Movie 5 sulla piattaforma di video YouTube senza il consenso della Constantin Film Verleih, titolare dei diritti di sfruttamento esclusivi su tali opere in Germania. I film sono stati visualizzati migliaia di volte.

La Constantin Film Verleih ha allora intimato a YouTube e Google – società madre della prima – di fornirle un insieme di informazioni relative a ciascuno degli utenti che aveva proceduto al caricamento. Ma Google e YouTube hanno rifiutato di fornire l’email, i numeri di telefono e gli indirizzi IP degli utenti coinvolti.

La nozione di indirizzo e il diritto d’autore

La controversia scaturisce dal fatto che queste informazioni rientrino o meno nella nozione di «indirizzo», ai sensi della direttiva 2004/48.

Questa direttiva prevede che le autorità giudiziarie possano ordinare che siano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tra queste informazioni rientra segnatamente l’«indirizzo» dei produttori, distributori e fornitori delle merci o dei servizi lesivi di un diritto.

La Corte ha stabilito che il senso abituale del termine riguarda solo l’indirizzo postale, cioè il luogo di domicilio o residenza di una persona. Senza precisazioni, non riguarda l’indirizzo email né il numero di telefono o l’IP. Né questo termine è stato usato in senso estensivo nei lavori preparatori della direttiva. Inoltre, in altri atti della Ue che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP, emerge che nessuno di essi utilizza il termine «indirizzo», senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica.

Cgue: indirizzo non riguarda email, telefono e IP

«La nozione di «indirizzo» di cui alla direttiva 2004/48 – ha concluso la Corte – non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente».

Gli Stati, aggiunge la Corte, possono concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia, purché venga  garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Parliamone ;-)